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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05899/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per l'occupazione di un immobile/cantinato, contestando: 1) la mancata considerazione di memorie difensive ex art. 121 c.p.p., senza però specificarne il contenuto e la decisività; 2) l'affermazione di responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici aggravata dalla finalità di occupazione ex artt. 633 e 639-bis c.p., nonché il mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 3) l'insussistenza del dolo specifico richiesto per il reato, proponendo una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta in appello; 4) l'eccessività della pena, lamentando una motivazione insufficiente sulla quantificazione sanzionatoria; inoltre, nelle conclusioni del ricorso, chiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non indicava il contenuto delle memorie ex art. 121 c.p.p. né la loro incidenza sul decisum; ha giudicato il secondo motivo e parte del primo non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di censure già dedotte in appello e già disattese, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico sulla piena integrazione del reato e sull'insussistenza dei presupposti dello stato di necessità; ha considerato il terzo motivo reiterativo e comunque manifestamente infondato, poiché il dolo specifico risultava desumibile dall'ammissione dell'imputata di non avere titolo per abitare nel cantinato e di averlo trasformato in abitazione, oltre che dal trasferimento della residenza; ha reputato infondato anche il quarto motivo, osservando che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione sulla congruità della pena era adeguata; infine, ha escluso la valutabilità in sede di legittimità della richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 121 c.p.p.

    Le memorie difensive non possono fondare un motivo utile se il ricorrente non ne indica il contenuto e la decisività rispetto alla decisione impugnata.

  • artt. 633 e 639-bis c.p.

    Il reato contestato è stato ritenuto pienamente integrato; le censure che mirano a rimettere in discussione l'accertamento di merito non sono proponibili in cassazione se già esaminate e disattese in appello.

  • art. 54 c.p.

    Lo stato di necessità è stato escluso perché non risultavano i relativi presupposti applicativi.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; sono inammissibili i motivi meramente apparenti o ripetitivi di censure già svolte senza una concreta critica alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile entro i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere effettuata secondo i criteri di commisurazione della pena e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria.

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di particolare tenuità del fatto involge valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità nel caso concreto.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo è inammissibile quando è aspecifico, cioè non indica in modo puntuale il contenuto dell'atto richiamato né la sua incidenza sulla decisione impugnata.
  • Non è consentito riproporre in sede di legittimità censure già dedotte in appello e già motivatamente respinte dal giudice di merito, se la doglianza non confronta specificamente la ratio decidendi.
  • Lo stato di necessità può essere escluso quando gli elementi fattuali accertati dimostrino una finalità di occupazione dello stabile incompatibile con una mera esigenza transitoria e contingente.
  • Il dolo specifico richiesto per l'occupazione abusiva può essere desunto da elementi fattuali sintomatici, come l'assenza di titolo legittimo, la trasformazione del locale in abitazione e il trasferimento della residenza.
  • La determinazione della pena appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in cassazione quando la relativa valutazione richiede un apprezzamento di merito non consentito al giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieUsurpazione?ImpugnazioniCause di giustificazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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