Cassazione Penale, Ordinanza n. 35102/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per ricettazione e truffa aggravata, riducendo solo il trattamento sanzionatorio dopo l'esclusione di un'aggravante comune. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge in ordine alla declaratoria di responsabilità e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non individuava in modo puntuale gli elementi della sentenza impugnata oggetto di censura, nonostante la motivazione di merito fosse diffusamente argomentata e logicamente coerente sia sulla responsabilità sia sulla pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione completa e corretta: aveva esaminato in modo specifico le risultanze probatorie e aveva ritenuto integrate, sotto il profilo materiale e soggettivo, entrambe le fattispecie contestate; quanto alla pena, aveva giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale con il valore economico del bene ricettato, la complessiva condotta dell'imputato e i precedenti a suo carico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici e non generici; la loro indeterminatezza impedisce al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
L'aggravante è stata esclusa dalla Corte d'appello, con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autosufficiente quanto basta a consentire di comprendere quali passaggi della decisione impugnata siano contestati; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito fornisce una motivazione diffusa e logicamente coerente sulla responsabilità, la contestazione in cassazione deve confrontarsi con gli specifici passaggi argomentativi e con gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.
- La doglianza sulla pena è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando la determinazione del trattamento sanzionatorio è sorretta da criteri concreti quali valore del bene, modalità della condotta e precedenti dell'imputato.
- La valutazione di merito sul quantum della pena, se adeguatamente motivata e non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione solo perché la parte la ritenga eccessiva.
Come è indicizzato
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