Cassazione Penale, Ordinanza n. 36666/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
All’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Teramo aveva dichiarato l’imputato responsabile di tentato furto in abitazione aggravato e lo aveva condannato, esclusa la recidiva contestata, a otto mesi di reclusione e 400 euro di multa. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 3 febbraio 2026, aveva confermato la decisione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo, vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per la mancata applicazione della massima diminuzione di pena prevista per il tentativo dall’art. 56 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Sul primo, ha ricordato che la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento sono condizioni congiunte per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano escluso la non abitualità alla luce dei numerosi precedenti specifici dell’imputato, tra cui quattro per furto e due per rapina. Sul secondo, ha giudicato adeguata la motivazione della Corte d’appello, che nel determinare la pena e la diminuzione per il tentativo aveva richiamato gli indici di cui all’art. 133 c.p. La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; il testo non riporta ulteriori statuizioni nel dispositivo.
Norme richiamate
Con riguardo all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, va rilevato che la norma che si assume violata prevede, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.
La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento; l’assenza di una delle due condizioni ne impedisce l’applicazione.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
La tenuità dell’offesa va valutata considerando le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, c.p.; tale valutazione deve coesistere con quella sulla non abitualità.
Ed invero la Corte di merito nel determinare la pena, e quindi anche con riguardo all'entità della diminuzione per la fattispecie tentata, ha richiamato correttamente gli indici di cui all'art. 133 cod.pen.
La determinazione della diminuzione di pena per il tentativo è adeguatamente motivata quando il giudice richiama e applica gli indici di commisurazione della pena di cui all’art. 133 c.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.Ed invero la Corte di merito nel determinare la pena, e quindi anche con riguardo all'entità della diminuzione per la fattispecie tentata, ha richiamato correttamente gli indici di cui all'art. 133 cod.pen.
La censura di vizio motivazionale sulla misura della diminuzione per il tentativo è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata esplicita il riferimento agli indici di cui all’art. 133 c.p.
Con sentenza del 3 febbraio 2026 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo con cui, all'esito di rito abbreviato, Monticelli Lorenzo era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 cod.pen. ed esclusa la contestata recidiva era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
La disposizione è indicata come norma relativa alla fattispecie tentata; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della diminuzione di pena operata dai giudici di merito.
Con sentenza del 3 febbraio 2026 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo con cui, all'esito di rito abbreviato, Monticelli Lorenzo era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 cod.pen. ed esclusa la contestata recidiva era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
Il reato per cui è stata confermata la responsabilità è il tentato furto in abitazione, in combinato disposto con l’art. 56 c.p. e aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 2, c.p.
Con sentenza del 3 febbraio 2026 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo con cui, all'esito di rito abbreviato, Monticelli Lorenzo era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 cod.pen. ed esclusa la contestata recidiva era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
La responsabilità confermata concerne il tentato furto in abitazione aggravato ai sensi del numero 2 dell’art. 625 c.p.
Ed invero la Corte di merito nel determinare la pena, e quindi anche con riguardo all'entità della diminuzione per la fattispecie tentata, ha richiamato correttamente gli indici di cui all'art. 133 cod.pen.
Gli indici dell’art. 133 c.p. possono fondare la motivazione sulla determinazione della pena e sull’entità della diminuzione per il tentativo.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto presuppone, congiuntamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento; il mancato riscontro della non abitualità è sufficiente a escludere la causa di non punibilità.
- Per valutare la particolare tenuità dell’offesa, il giudice considera le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri indicati dall’art. 133, primo comma, c.p.; la non abitualità va verificata come requisito distinto e concorrente.
- La presenza di numerosi precedenti specifici, tra cui precedenti per reati della stessa tipologia, può fondare l’esclusione della non abitualità del comportamento ai fini dell’art. 131-bis c.p.
- La motivazione sulla misura della diminuzione di pena per il tentativo è adeguata quando il giudice richiama gli indici di commisurazione previsti dall’art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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