Cassazione Civile, Ordinanza n. 17314/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per ottenere l'ammissione di un credito di € 944.606,90 relativo a somme riconosciute ai dipendenti a titolo di ferie non godute, R.O.L. e festività soppresse, deducendo di essere subentrata nei rapporti di lavoro a seguito della cessione di complessi aziendali. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo insussistenti adeguati riscontri probatori e rilevando il subentro nel rapporto di lavoro e nei conseguenti obblighi, incluso quello relativo alle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nelle more ha depositato un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal solo difensore e accompagnato da una scrittura privata di accordo transattivo; la Corte ha quindi esaminato la validità di tale rinuncia ai fini processuali e l'effetto sul permanere dell'interesse a impugnare.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse a impugnare. Ha rilevato che la rinuncia era stata sottoscritta soltanto dal difensore, senza prova del mandato speciale richiesto per la rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c., per cui non si produceva l'estinzione del processo; tuttavia l'atto e l'accordo transattivo rivelavano comunque il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la sanzione non si applica all'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse, ma solo all'inammissibilità originaria del ricorso.
Norme richiamate
Per la rinuncia al ricorso è necessario il mandato speciale; in mancanza, l'atto di rinuncia sottoscritto dal solo difensore non produce l'effetto estintivo del processo.
È richiamato il deposito di documentazione da parte della controricorrente in sede di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato ha funzione sanzionatoria contro impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all'inammissibilità originaria, non a quella sopravvenuta per difetto di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'effetto estintivo, deve essere compiuta dalla parte o dal difensore munito di procura speciale; in difetto, l'atto non estingue il processo.
- Anche quando la rinuncia non sia processualmente idonea a determinare l'estinzione, la sopravvenuta transazione o comunque la volontà abdicativa della parte può comportare il difetto di interesse a coltivare l'impugnazione e quindi la sua inammissibilità sopravvenuta.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse, poiché la sua ratio è colpire le impugnazioni originariamente dilatorie o pretestuose.
- In presenza di sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate integralmente quando le ragioni della rinuncia rendono equa la neutralizzazione del costo del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17157/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17158/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17159/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17161/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17163/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17164/2026 del 01/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →