Cassazione Penale, Ordinanza n. 18305/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per l'illecita coltivazione di n. 7 piante di marijuana. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. In particolare, la difesa contestava la configurabilità del reato e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma la Corte ha valorizzato il principio attivo ricavabile, il numero delle piante, le tecniche di coltivazione e i rapporti con un'altra coltivatrice, nonché la protrazione dell'attività e la quantità complessiva di principio attivo ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di merito sulla sussistenza del reato di coltivazione illecita di marijuana, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite n. 12348/2019 e i dati fattuali relativi al principio attivo ricavabile, al numero delle piante, alle tecniche di coltivazione e ai rapporti dell'imputato con un'altra coltivatrice. Ha inoltre confermato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per la protrazione dell'attività e per la quantità di principio attivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata in considerazione della protrazione dell'attività di coltivazione e della complessiva quantità di principio attivo ricavabile.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Sez. U. n. 12348/2019
È richiamato quale criterio interpretativo per la configurabilità del reato di coltivazione illecita di cannabis in relazione ai dati fattuali valorizzati (principio attivo, numero di piante, tecniche colturali).
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito, senza confrontarsi efficacemente con la ratio decidendi.
- La coltivazione di cannabis può integrare reato quando, alla luce di un accertamento complessivo, risultino il principio attivo ricavabile, il numero delle piante, le modalità tecniche di coltivazione e gli ulteriori elementi sintomatici della concreta offensività.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice può negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la protrazione dell'attività illecita e la consistenza della sostanza stupefacente ricavabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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