Cassazione Penale, Sentenza n. 922/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere applicata in relazione al reato di "trasferimento fraudolento di valori" (capo A). Il ricorrente sosteneva che la prova del reato di trasferimento fraudolento dipendesse dalla valutazione degli indizi relativi al distinto capo B (bancarotta fraudolenta, in qualità di presunto amministratore di fatto della Essedici s.r.l.) e negava il proprio ruolo distrattivo o la consapevolezza delle finalità elusive attribuite al coimputato Gasparri; contestava inoltre la portata indiziaria delle dichiarazioni rese da Gasparri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la custodia cautelare era stata disposta esclusivamente rispetto al reato di trasferimento fraudolento di valori (capo A) e che la prova indiziaria a sostegno di tale misura era sussistente: ammissioni del coimputato Gasparri, ammissione del ricorrente di essere stato amministratore di fatto della Okman s.r.l.s., l'uso di prestanome per intestare le quote della Okman e la provenienza del complesso immobiliare da reati di bancarotta fraudolenta di altre società (diverse da quella indicata al capo B). La Corte ha ritenuto provato il carattere concorsuale e la finalità elusiva/agevolatrice (anche ai fini di riciclaggio) della condotta, nonché la fondata prevedibilità dell'avvio di procedure di prevenzione patrimoniale. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Nel ricorso il ricorrente invoca la norma richiamata per sostenere che solo l'impiego di denaro proprio avrebbe potuto integrare la bancarotta fraudolenta; la Corte non ha ritenuto decisiva la valutazione di questo capo (B) ai fini della custodia cautelare relativa al reato contestato al capo A
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dal provvedimento per gli adempimenti di cancelleria a seguito della dichiarazione di inammissibilità; la norma riguarda procedure amministrative successive alla pronuncia
Massime di principio
- La misura cautelare può fondarsi su indizi relativi a un reato distinto da altri capi che pendono a carico dell'imputato: non è necessario che tutti i capi di imputazione concorrenti sorreggano la stessa misura se la custodia è stata adottata esclusivamente per uno specifico reato.
- L'attribuzione fittizia di quote societarie a prestanome e l'ammissione, anche parziale, di responsabilità da parte di coimputati costituiscono elementi indiziari rilevanti per configurare il dolo specifico di eludere misure di prevenzione patrimoniale e finalità di agevolazione di riciclaggio.
- La prevedibilità fondata dell'avvio di procedure di prevenzione patrimoniale (anche prima che esse siano effettivamente disposte) può essere sufficiente a integrare il dolo specifico richiesto per il reato di trasferimento fraudolento di valori.
- Le dichiarazioni del coimputato possono avere efficacia indiziaria significativa se corroborate da altri elementi di fatto (es. gestione di fatto della società, operazioni economiche riconducibili ai reati contestati).
- Nel giudizio cautelare l'attacco difensivo focalizzato su un capo d'imputazione non rilevante per la misura adottata rischia di non incidere sull'apprezzamento della gravità indiziaria relativo al capo che ha determinato la custodia; perciò la strategia difensiva deve mirare a contestare direttamente gli elementi probatori posti a fondamento della misura.
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