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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19777/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo denunciava l'omessa risposta della Corte territoriale sulla richiesta di concessione del beneficio della non menzione, richiamando l'art. 175 c.p. pen., ma la censura risultava generica perché anche in appello era stata formulata solo una richiesta di "benefici di legge" senza allegare elementi concreti a sostegno. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma il ricorso si limitava a riprodurre doglianze già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il motivo sulla non menzione, perché la richiesta formulata in appello era del tutto assertiva e non imponeva una specifica risposta; ha inoltre ritenuto non proponibile in sede di legittimità, per difetto di specificità, la doglianza sulla particolare tenuità del fatto, in quanto non si confrontava con le argomentazioni già svolte dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale

  • art. 175 c.p.

    richiamato dal ricorrente per il beneficio della non menzione; la Corte rileva che la domanda era stata formulata in modo generico e privo di supporto argomentativo

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la censura è stata ritenuta generica e non specificamente confrontata con la motivazione di merito

  • cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al giudizio di legittimità e alla decisione impugnata, senza indicazione di uno specifico articolo diverso da quelli espressamente menzionati

Massime di principio

  • In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate in appello non è sufficiente.
  • La richiesta dei benefici di legge, se formulata in modo meramente assertivo e senza indicazione di elementi concreti a sostegno, può non imporre una risposta espressa del giudice di appello.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile se il ricorso non si misura con le argomentazioni del giudice di merito e si limita a enunciazioni generiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è tenuto, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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