Cassazione Penale, Ordinanza n. 33315/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato l’istanza di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare prevista dall’art. 16-nonies del d.l. n. 8 del 1991, convertito dalla legge n. 82 del 1991. Il ricorso e la memoria difensiva deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, censurando l’omessa o inadeguata valutazione di elementi ritenuti favorevoli: il parere dell’équipe carceraria, il percorso di revisione critica e ravvedimento, la collaborazione con la giustizia, l’assenza di denunce recenti, il ripudio delle condotte devianti pregresse, la recisione dei collegamenti con ambienti criminali, il comportamento durante gli arresti domiciliari, i legami familiari e un precedente parere favorevole della Direzione nazionale antimafia. Il Tribunale di sorveglianza aveva tuttavia valorizzato, pur riconoscendone l’importanza, la collaborazione, la recisione dei collegamenti criminali, la condotta regolare e il percorso carcerario caratterizzato anche dalla fruizione di permessi premio. In conformità al più recente parere contrario della Direzione nazionale antimafia, aveva ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, considerando l’allarmante biografia criminale, l’elevatissima gravità dei fatti, la commissione di reati anche non risalenti, tra cui l’associazione di tipo mafioso protrattasi sino al 2022, nonché omicidi e numerosi altri reati, per i quali il condannato stava espiando una lunga pena con fine pena indicato al 30 aprile 2050. La Corte di cassazione ha ritenuto congrua e immune da illogicità la motivazione del Tribunale, escludendo che il ricorso potesse ottenere una nuova valutazione nel merito dei presupposti della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito della decisione del Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto legittimo il ricorso al principio di gradualità nell’accesso alle misure alternative e la scelta di disporre un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, anche in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto, per verificare la sua effettiva attitudine ad adeguarsi alle prescrizioni della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di detenzione domiciliare proposta dal condannato; la Corte esamina la legittimità del rigetto della misura nel quadro del principio di gradualità dell’accesso ai benefici penitenziari.
In caso di inammissibilità del ricorso, giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nella decisione in 3.000 euro.
Massime di principio
- Nella valutazione della concessione di una misura alternativa alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria e lo svolgimento di ulteriori esperimenti premiali anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, allo scopo di verificare la sua concreta attitudine ad adeguarsi alle prescrizioni della misura.
- Il principio di gradualità nell’accesso alle misure alternative si applica anche ai collaboratori di giustizia e consente di subordinare la concessione della misura a una progressiva verifica dell’affidabilità del condannato.
- È immune da vizi di legittimità la motivazione del tribunale di sorveglianza che, bilanciando gli elementi favorevoli con la gravità e la non risalenza della storia criminale, nonché con un parere istituzionale contrario, ritenga non ancora sufficiente l’osservazione svolta e disponga un ulteriore periodo di verifica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, sollecita una nuova valutazione nel merito degli elementi già esaminati dal tribunale di sorveglianza, senza evidenziare effettivi profili di illogicità o carenze argomentative.
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