Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41453/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato il Tribunale confermando la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (capo a) e per lesioni aggravate (capo b). Il motivo principale del ricorso era la declaratoria di prescrizione omessa: si sosteneva che, dopo la sentenza di primo grado del 24/04/2015, il decreto di citazione in appello (30/03/2023) fosse intervenuto dopo lo spirare del termine prescrizionale, con conseguente estinzione dei reati. In particolare il ricorrente deduceva vizi di calcolo dei termini di prescrizione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e agli artt.157, 160 e 161 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al capo b) (lesioni aggravate): ha dichiarato intervenuta la prescrizione per tale reato (termine necessario pari a sette anni e sei mesi, spirato il 24/10/2022, anteriore al decreto di citazione del 30/03/2023) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo b). Per il capo a) (resistenza a pubblico ufficiale) la prescrizione non era maturata al 30/03/2023 (termine calcolato pari a otto anni e quattro mesi, spirante il 24/08/2023), perciò la condanna è stata confermata. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la Corte ha anche rideterminato la pena complessiva eliminando l'incidenza del capo b): la pena è stata così ridotta a mesi quattro di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Per determinare il tempo necessario per la prescrizione si tiene conto della pena stabilita dalla legge tenendo conto dell'aumento per le aggravanti che comportano pena di specie diversa e delle circostanze ad effetto speciale (aumenti superiori a un terzo). La recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che può comportare un aumento di due terzi, deve essere considerata nel calcolo del termine prescrizionale.

  • art. 161 cod. pen.

    L'interruzione della prescrizione comporta una proroga del termine ma non può comportare un aumento maggiore dei due terzi del tempo necessario a prescrivere (in presenza di recidiva infraquinquennale va considerato sia il termine-base sia l'effetto dell'interruzione).

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva reiterata specifica infraquinquennale può comportare un aumento di pena (ex art. 99, quarto comma) fino a due terzi, perciò rientra nelle aggravanti ad 'effetto speciale' da tener presenti nel calcolo della prescrizione.

  • art. 585 e art. 576 cod. pen. (lesioni aggravate)

    La fattispecie di lesioni aggravate, con la specifica aggravante richiamata, prevede una pena di 4 anni e 6 mesi; aumentando tale periodo di due terzi per la recidiva infraquinquennale si perviene al termine prescrizionale utilizzato dalla Corte (7 anni e 6 mesi).

  • art. 63, 3° comma cod. pen.

    "quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo"

    La Corte interpreta le 'circostanze ad effetto speciale' come quelle che aumentano la pena per una quota superiore a un terzo; la recidiva infraquinquennale rientra in questa categoria e va computata nel calcolo della prescrizione.

  • art. 620, lett. I) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata qui per annullare senza rinvio la condanna per il reato estinto per prescrizione e rideterminare la pena residua.

Massime di principio

  • Quando si calcola la prescrizione va considerata la pena 'legale' maggiorata per le aggravanti che modificano la specie della pena e per le circostanze ad effetto speciale (aumenti superiori a un terzo); non basta guardare alla sola pena base.
  • La recidiva reiterata specifica infraquinquennale, qualora comporti un aumento di pena (anche fino a due terzi), incide sia sul termine-base della prescrizione sia sull'entità della proroga derivante dagli atti interruttivi; va quindi conteggiata sempre nel calcolo dei termini prescrizionali.
  • Se la prescrizione del reato è maturata prima dell'atto interruttivo successivo (es. decreto di citazione in appello), il reato si estingue anche se la relativa eccezione non è stata sollevata in appello: la Cassazione può accogliere il motivo anche se non sollevato in sede di gravame.
  • Qualora non siano necessari accertamenti di fatto ulteriori, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena residue ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. I).
  • Nelle impugnazioni che vertono su prescrizione è fondamentale documentare correttamente le date di riferimento (data del fatto, data della sentenza di primo grado, date degli atti interruttivi) e l'eventuale incidenza di circostanze aggravanti sulla durata della pena per evitare sorprese nel calcolo del termine prescrizionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.