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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: manca motivazione, è contraddittoria o manifestamente illogica in quanto la Corte territoriale non ha dato alcuna giustificazione del rifiuto della richiesta difensiva di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis c.p., nonostante la richiesta formulata in udienza e il parere favorevole del Procuratore generale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, pur trattandosi di valutazione discrezionale del giudice, quest'ultimo deve motivare le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva. Alla luce delle norme transitorie e dell'applicabilità, al caso in esame, delle disposizioni più favorevoli del capo III della legge n. 689/1981 e dell'art. 545-bis c.p.p., la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, esclusivamente in ordine all'applicazione della sanzione sostitutiva, ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    violazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto integrata la violazione: quando il giudice omette di motivare il rifiuto di una richiesta rilevante (qui la sostituzione della pena), si configura vizio di motivazione ai sensi di questa norma.

  • art. 20-bis cod. pen.

    norma che disciplina la possibilità di pene sostitutive

    Consente la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene pecuniarie; la Corte deve valutare e motivare il diniego o l'accoglimento della richiesta.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (Capo III)

    discipline delle pene sostitutive

    Le disposizioni del Capo III possono risultare più favorevoli e, per effetto delle norme transitorie, applicabili ai procedimenti pendenti; regolano le tipologie di pene sostitutive ed i criteri di applicazione.

  • art. 71 d.lgs. n. 150/2022

    riformulazione delle disposizioni relative alle pene sostitutive

    Ha riformulato la disciplina delle pene sostitutive in raccordo con l'introduzione dell'art. 20-bis c.p.

  • art. 99-bis d.lgs. 150/2022 (inserito dall'art. 6 del d.l. n. 162/2022, conv. L. n. 199/2022)

    norma transitoria che dispone l'applicabilità delle norme del Capo III della L. 689/1981 se più favorevoli

    Stabilisce che le norme più favorevoli del Capo III della L. 689/1981 si applicano anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto; da ciò deriva la possibilità di applicare regole agevolative anche a procedimenti pendenti.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    "Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale... il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive... ne dà avviso alle parti"

    Introduce obblighi procedurali: il giudice deve informare le parti dell'eventuale applicabilità delle pene sostitutive e, in ogni caso, motivare la decisione di non applicarle se richieste; è rilevante nei casi con pena detentiva fino a quattro anni.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    elenco delle pene sostitutive

    Definisce le tipologie di sanzioni sostitutive (es. pena pecuniaria) alle quali può essere ricondotta una pena detentiva quando ricorrono i presupposti.

  • art. 642 cod. pen.

    delitto contestato all'imputato

    Articolo relativo al reato per il quale Corana era stato condannato; la decisione della Cassazione non ha modificato la condanna ma ha riguardato esclusivamente la mancata valutazione della pena sostitutiva.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva (art. 20-bis c.p. e artt. del sistema L. 689/1981) rientra nella discrezionalità del giudice, ma il rifiuto deve essere espressamente motivato: l'omissione della motivazione configura vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Le norme transitorie possono rendere applicabili disposizioni più favorevoli (Capo III L. 689/1981) ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle riforme; il giudice deve tenerne conto e motivare la valutazione comparativa.
  • L'art. 545-bis c.p.p. impone al giudice obblighi procedurali (informare le parti) quando la pena detentiva applicata è non superiore a quattro anni e non è stata concessa la sospensione condizionale; tale previsione accentua il dovere di motivazione sulla non applicazione della sanzione sostitutiva.
  • Il parere favorevole del pubblico ministero o del Procuratore generale non vincola il giudice, ma la presenza di una richiesta difensiva espressa e di un parere favorevole rende più necessario che il giudice dia adeguata e documentata motivazione del diniego.
  • Se il vizio di motivazione riguarda specificamente la mancata valutazione di una pena sostitutiva, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo giudizio sull'applicazione della sanzione sostitutiva.

Testo integrale

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