Cassazione Civile, Ordinanza n. 09349/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (costruttore)
La controversia
Il condominio aveva convenuto in giudizio il costruttore dell'edificio chiedendo la condanna all'eliminazione di vari vizi e difetti costruttivi, già emersi in un accertamento tecnico preventivo, oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto aveva contestato la fondatezza delle domande, deducendo la regolare esecuzione delle opere, l'assenza di legittimazione del condominio per i vizi relativi a beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini e l'intervenuta decadenza/prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo tempestiva la denuncia dei vizi, valorizzando anche una lettera del costruttore interpretata come riconoscimento dei difetti e affermando che la richiesta di risarcimento per equivalente costituisse mera emendatio libelli. Con il ricorso per cassazione il costruttore ha dedotto: 1) violazione delle norme su garanzia per gravi difetti e onere della prova, per mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione e per errata individuazione del momento di scoperta dei vizi; 2) violazione delle norme processuali sul mutamento della domanda, sostenendo che la richiesta di pagamento della somma corrispondente ai lavori, formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, integrasse domanda nuova e fosse priva di prova; 3) violazione di varie norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, lamentando l'adesione acritica della Corte d'appello alle conclusioni del CTU, l'erronea inclusione di difetti non strutturali nella nozione di grave difetto ex art. 1669 c.c., l'erronea imputazione di alcune opere relative a beni esclusivi e la motivazione apparente della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, e fondato il terzo. Ha quindi accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto che il primo motivo non colpisse adeguatamente una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata sul riconoscimento dei vizi da parte del costruttore; il secondo è stato respinto perché la domanda di risarcimento per equivalente è stata qualificata come mera emendatio libelli rispetto alla richiesta originaria di reintegrazione in forma specifica; il terzo è stato accolto perché la Corte d'appello aveva motivato in modo solo apparente sulle specifiche censure svolte in appello in tema di quantificazione del danno e legittimazione del condominio, limitandosi a un rinvio acritico alla sentenza di primo grado e alle conclusioni peritali.
Norme richiamate
richiamato in relazione alle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione per vizi dell'opera
richiamato con riferimento ai rimedi per vizi dell'opera e al tipo di ristoro richiesto
la Corte ribadisce che i gravi difetti possono riguardare anche elementi secondari o accessori se compromettono funzionalità e abitabilità; inoltre il riconoscimento dei vizi fa sorgere un'autonoma obbligazione soggetta a prescrizione ordinaria decennale
richiamato dalle parti sul riparto dell'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia e alla dimostrazione dei danni
richiamato nel primo motivo in tema di presunzioni
richiamato nel primo motivo in tema di presunzioni
richiamato per contestare l'interpretazione della lettera del 29 settembre 1997; la Corte ribadisce che occorre indicare specificamente il canone ermeneutico asseritamente violato
richiamato nel primo motivo come parametro di valutazione della prova
richiamato nel secondo e terzo motivo con riferimento a corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel secondo motivo in relazione al contenuto dell'atto di citazione
richiamato nel secondo motivo sul divieto di domande nuove e sulle preclusioni istruttorie
richiamato nel secondo motivo in tema di precisazione delle conclusioni
richiamato quale disciplina processuale applicabile al giudizio di merito
richiamato per il vizio di motivazione apparente della sentenza di appello
richiamato nel terzo motivo in relazione all'obbligo di motivazione
D.M. 1 febbraio 1986
richiamato dal ricorrente per sostenere la conformità della rampa di accesso ai box alla normativa tecnica
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato dalla Corte in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione e indicazione degli atti e documenti rilevanti
richiamato per i vizi deducibili in cassazione, in particolare n. 3, n. 4 e n. 5
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza affetta da motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti
Massime di principio
- In tema di appalto e responsabilità ex art. 1669 c.c., il termine annuale per la denuncia dei gravi difetti decorre dalla sicura conoscenza dei difetti e della loro causa, conoscenza che può maturare anche all'esito di accertamenti tecnici necessari a comprenderne gravità e nesso causale.
- I gravi difetti rilevanti ex art. 1669 c.c. non devono necessariamente investire parti strutturali dell'edificio: possono consistere anche in vizi di elementi secondari o accessori, purché incidano in modo apprezzabile su funzionalità e abitabilità del bene.
- L'impegno dell'appaltatore a eliminare i vizi dell'opera integra una autonoma obbligazione di facere, distinta dall'originaria garanzia, e soggetta a prescrizione ordinaria decennale salvo specifico accordo novativo.
- Nel ricorso per cassazione, la censura contro l'interpretazione di un atto o di una dichiarazione negoziale è esaminabile solo se indica puntualmente il testo dell'atto, il canone ermeneutico violato e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non basta una diversa lettura del documento proposta dal ricorrente.
- La domanda di risarcimento per equivalente, proposta in corso di causa in luogo della richiesta originaria di reintegrazione in forma specifica, costituisce mera emendatio libelli e può essere formulata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il decisum, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure dirette contro le altre per difetto di interesse.
- La motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiama in modo effettivo e comprensibile le ragioni della decisione; un rinvio meramente acritico e privo dell'indicazione delle argomentazioni condivise integra motivazione apparente e nullità della sentenza.
- In materia di cassazione, il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non rende possibile il controllo sull'esattezza e congruenza della decisione.
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