Cassazione Civile, Ordinanza n. 33908/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: sosteneva, da un lato, che il provvedimento di liquidazione non le era mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova della trasmissione del fascicolo con il relativo decreto all’ufficio affari civili della Procura; dall’altro lato, contestava che il giudice di merito avesse trascurato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale. In sostanza, la ricorrente mirava a far ritenere tempestiva l’opposizione, negando la decorrenza del termine di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che il ricorso era privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito sufficiente di per sé a determinare l’inammissibilità. Ha inoltre osservato, nel merito, che le doglianze erano comunque inammissibili perché il Tribunale aveva accertato che il provvedimento era entrato nella sfera di conoscibilità della Procura tramite annotazione "al visto PM" nel fascicolo, ritenendo irrilevanti le difficoltà organizzative interne dell’ufficio; l’opposizione, proposta oltre due anni dopo, era dunque tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni, sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha anche escluso la condanna alle spese, sia per la qualità di organo propulsore della Procura ricorrente, sia per la mancata difesa dell’intimato, e ha dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
utilizzato per la proposta del relatore di definizione in camera di consiglio, poi condivisa dal Collegio
richiamato insieme all'art. 702-bis c.p.c. per affermare che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché assicuri l'effettiva conoscenza
richiamato quale base del procedimento sommario e, nel contesto, come riferimento per le modalità equipollenti di comunicazione del provvedimento
ritenuto applicabile anche ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati; nel caso concreto l'opposizione era comunque tardiva oltre il termine lungo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito essenziale dell’atto introduttivo.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può essere validamente realizzata anche con modalità equipollenti a quelle tipiche, purché risulti comunque l’effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- Se il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, il termine breve per l’opposizione decorre da quel momento; le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non impediscono la decorrenza del termine quando siano meri inconvenienti di fatto non imputabili all’autorità che ha emesso l’atto.
- I provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio sono soggetti, in difetto di notificazione o comunicazione, al termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
- In caso di inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero, non si liquida ordinariamente alcuna condanna alle spese; inoltre, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
- rami
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