Cassazione Penale, Sentenza n. 13959/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 17/12/2019. La ricorrente propone due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 192 comma 2 c.p.p., sostenendo che la condanna per la rapina (capo d) si fonda su elementi indiziari incerti e privi di adeguato riscontro probatorio; (2) violazione di legge per mancata derubricazione del reato contestato al capo d) da rapina a furto aggravato, per difetto di prova della condotta violenta o minacciosa, con conseguente estinzione per prescrizione se qualificato come furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte d'Appello aveva fornito motivazione congrua e logica basata su una valutazione unitaria di elementi indiziari (tra cui disponibilità dell'utenza telefonica utilizzata dalla ricorrente, agganci a specifiche celle telefoni coincidenti con gli altri membri del gruppo, riconoscimenti operati dalla Polizia, riconoscimento della targa da parte di un vicino) e la rivalutazione di tali elementi non è consentita in sede di legittimità se non sussistono vizi di motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della derubricazione non era stata dedotta in appello e la relativa soluzione richiederebbe accertamenti di fatto; la Corte richiama il principio che la Cassazione può decidere nuova qualificazione giuridica solo se la risoluzione non necessita di nuovi accertamenti di fatto (art. 609 comma 2 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 2.000,00.
Norme richiamate
Richiamata dalla ricorrente per censurare la motivazione: la Corte valuta che non sussiste vizio di motivazione e che la valutazione del merito probatorio spetta ai giudici di merito, sindacabile in Cassazione solo per carenza logico-congrua.
Norma sulla concorso di persone nel reato: la condotta è stata valutata in un contesto di compartecipazione al gruppo criminoso.
artt. 110, 628 commi I e III
Norma relativa alla rapina; la Corte d'Appello ha confermato la qualificazione del fatto come rapina con aggravante, accogliendo la valutazione dei giudici di merito.
art. 624-bis commi I e III c.p.
art. 624 bis commi I e III nn. 4) e 5)
Riferita ai capi di imputazione originari (capo c) poi dichiarati prescritti): norma sul furto aggravato e circostanze aggravanti; la Corte d'Appello aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione su tali capi.
Circostanza aggravante citata nella qualificazione dei reati contestati; utilizzata nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 609 comma secondo cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che la Corte di Cassazione può decidere la qualificazione giuridica anche se non dedotta in appello soltanto se la soluzione non richiede nuovi accertamenti di fatto; nel caso concreto la derubricazione avrebbe richiesto valutazioni di fatto non svolte in appello, perciò il motivo è inammissibile.
Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria d'inammissibilità: condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle Ammende.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Citato in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; costituisce riferimento formale procedurale nelle conclusioni in Cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione ex novo dei fatti o una diversa valutazione delle prove se i giudici di merito hanno motivato in modo congruo e logico: i motivi che si riducono a una rivalutazione del merito risultano manifestamente infondati.
- La rilevanza degli elementi indiziari va valutata globalmente: singoli indizi possono apparire deboli se presi isolatamente ma, nel loro insieme, possono configurare prova idonea a fondare la responsabilità.
- Una nuova qualificazione giuridica del fatto (es. derubricazione da rapina a furto) può essere decisa dalla Cassazione anche se non sollevata in appello solo quando la soluzione sia questione di diritto non dipendente da nuovi accertamenti di fatto; se occorrono nuovi accertamenti di fatto la questione è inammissibile se non prospettata in grado antecedente.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, secondo art. 616 c.p.p., il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; dunque un ricorso mal fondato comporta anche conseguenze economiche.
- Se si intende ottenere in Cassazione la derubricazione del reato è strategico sollevare tale questione già in appello, allegando elementi probatori e argomentazioni che permettano di decidere la questione senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.
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