Cassazione Civile, Ordinanza n. 20275/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Gli eredi del destinatario di un precetto promossero opposizione all'esecuzione contro i creditori che avevano agito in forza di un titolo esecutivo giudiziale. La controversia verteva sulla validità della notificazione del precetto del 5 ottobre 1999, ritenuta dai giudici di merito idonea a interrompere il termine di prescrizione decennale, nonostante nella relata non fosse indicato con precisione il luogo di consegna e l'atto fosse stato consegnato a un figlio del destinatario. I ricorrenti censuravano la sentenza d'appello per violazione degli artt. 139 e 148 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse invalida perché eseguita senza prova della convivenza del consegnatario con il padre e chiedendo anche l'ammissione di prova testimoniale diretta a dimostrare che il figlio non era convivente, neppure temporaneamente, con il destinatario. In sostanza, contestavano che la notifica avesse efficacemente interrotto la prescrizione e quindi la legittimità dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e, in parte, inammissibile. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva reputato valida la notificazione del precetto del 5 ottobre 1999, osservando che l'omessa indicazione nella relata del luogo di consegna non comporta nullità quando il luogo può desumersi dall'atto richiesto in notifica e che la consegna a persona di famiglia ex art. 139 c.p.c. non richiede la convivenza del consegnatario con il destinatario. Ha inoltre ritenuto corretto il mancato ingresso della prova testimoniale, perché la non convivenza non coincide di per sé con il carattere occasionale della presenza del consegnatario. Conseguentemente, poiché la notifica del precetto del 1999 era valida, la prescrizione non era maturata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La consegna dell'atto a persona di famiglia non richiede la convivenza con il destinatario; è sufficiente un vincolo familiare idoneo a fondare la presunzione di recapito dell'atto.
La relata di notifica è valida anche se il luogo di consegna non è espressamente indicato, quando tale dato è desumibile dalle risultanze dell'atto richiamato dalla notificazione; l'omissione integra mera irregolarità formale.
La nullità della notificazione non è configurabile per la sola omessa indicazione del luogo di consegna nella relata, se il luogo è ricavabile dall'atto o dalla richiesta di notifica.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge, ma è stato ritenuto in parte inammissibile perché fondato prevalentemente su questioni di fatto non più scrutinabili in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrevano i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Nella notificazione a persona di famiglia ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la convivenza tra consegnatario e destinatario non è requisito necessario di validità; ciò che rileva è l'idoneità del rapporto familiare a fondare la presunzione che l'atto venga trasmesso al destinatario.
- L'omessa indicazione nella relata del luogo di consegna non determina nullità della notificazione quando il luogo possa essere desunto, anche implicitamente, dall'atto da notificare o dalla richiesta di notificazione; in tal caso l'irregolarità è solo formale.
- Chi contesta la validità della notifica eseguita a persona di famiglia deve fornire la prova specifica del carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario nel luogo di consegna, non essendo sufficiente allegare la sola non convivenza.
- In cassazione non sono utilmente proponibili censure che richiedano una nuova valutazione di circostanze di fatto già apprezzate dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
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