Cassazione Penale, Ordinanza n. 17416/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Napoli, che aveva rideterminato la pena per i reati di furto in abitazione e furto aggravato, escludendo una specifica circostanza aggravante contestata al capo b) e applicando la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, poi sostituita con la detenzione domiciliare con prescrizioni. I motivi dedotti riguardavano: 1) la valutazione delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità penale; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudizio di rinvio era stato limitato alla sola erronea applicazione dell'aggravante contestata al capo b), sicché le censure sulla responsabilità e sulle ulteriori aggravanti erano precluse perché coperte da giudicato; le doglianze su particolare tenuità del fatto e pena eccessiva sono state ritenute generiche e non confrontate con le valutazioni compiute dalla Corte territoriale nel perimetro del rinvio.
Norme richiamate
La deduzione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile o comunque generica perché non si confrontava con le valutazioni della Corte di appello nel ristretto ambito del giudizio di rinvio.
È stata applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio le censure sono ammissibili solo nei limiti segnati dal principio di diritto e dall'oggetto del rinvio: le questioni già coperte da giudicato non possono essere riproposte in cassazione.
- Le doglianze sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; affermazioni generiche sono inammissibili.
- Anche le censure sulla misura della pena devono misurarsi con il percorso argomentativo del giudice che ha operato la rideterminazione sanzionatoria; in difetto, il motivo è generico e non scrutinabile nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'esito comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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