Sentenza n. 1258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-bis) n. 9450/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, riferito a trasferimenti disposti nell’ambito della soppressione e riorganizzazione di reparti militari
Esito
Favorevole al ricorrente (militari trasferiti)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti, già ricorrenti in primo grado, contestavano la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di riconoscimento dell’indennità di trasferimento. Deducevano che i loro trasferimenti, pur preceduti dalla presentazione di istanze con indicazione delle sedi gradite e dall’accettazione della formula “senza oneri per l’amministrazione”, erano stati determinati dalla soppressione di reparti e dal conseguente piano di riorganizzazione e ricollocazione del personale. Il movimento sarebbe stato quindi imposto dall’interesse organizzativo dell’amministrazione e non da esigenze personali o familiari dei militari. Gli appellanti sostenevano inoltre che la presentazione di una domanda o di una dichiarazione di gradimento non fosse sufficiente a trasformare il trasferimento d’autorità in trasferimento a domanda, né a comportare la rinuncia all’indennità. Il TAR aveva invece ritenuto che l’accettazione del trasferimento senza oneri integrasse una remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il trasferimento d’autorità è quello disposto prioritariamente nell’interesse dell’amministrazione e non per soddisfare esigenze personali o familiari del dipendente. La natura autoritativa non viene meno quando, nell’ambito di una riorganizzazione territoriale e della soppressione di un reparto, l’amministrazione inviti i militari a esprimere il gradimento per una nuova sede o solleciti la presentazione di un’istanza di trasferimento. Nel caso concreto, la causa effettiva dei movimenti era costituita dal provvedimento di riordino della Forza armata, dalla soppressione dei reparti di provenienza e dal piano di ricollocazione del personale; le eventuali preferenze espresse dai militari avevano soltanto consentito di individuare la sede di destinazione e non avevano modificato la natura d’ufficio del trasferimento. Il giudice ha inoltre precisato che la dichiarazione di gradimento rende irretrattabile l’individuazione della sede, ma non incide sul diritto all’indennità previsto direttamente dalla legge, salvo una distinta e valida rinuncia al diritto o remissione del relativo debito, i cui presupposti non possono essere automaticamente desunti dalla mera presentazione dell’istanza o dall’espressione del gradimento. L’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 7.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86
La disposizione fonda il diritto all’indennità di trasferimento quando il movimento sia qualificabile come trasferimento d’autorità; tale qualificazione dipende dalla causa prioritaria del trasferimento e dall’interesse perseguito, non dalla mera presentazione di una domanda da parte del militare.
La rinuncia al diritto all’indennità può configurarsi come remissione del debito, ma deve ricorrere una distinta manifestazione abdicativa valida; essa non si identifica automaticamente con l’acquiescenza alla scelta della sede o con la dichiarazione di gradimento.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne sviluppa uno specifico principio interpretativo.
Massime di principio
- Un trasferimento militare deve essere qualificato come trasferimento d’autorità quando la sua causa determinante risiede nella prioritaria esigenza organizzativa dell’amministrazione, come la soppressione di un reparto o la riorganizzazione territoriale, e non nelle esigenze personali o familiari dell’interessato.
- La richiesta dell’amministrazione di esprimere il gradimento per una nuova sede, o la sollecitazione a presentare un’istanza di trasferimento nell’ambito di una procedura di ricollocazione, non esclude la natura d’autorità del trasferimento quando il movimento sia comunque necessitato dalla riorganizzazione amministrativa.
- La dichiarazione di gradimento della sede produce acquiescenza quanto all’individuazione della sede e può rendere improponibile la contestazione della sede stessa, ma non incide automaticamente sul distinto diritto di credito all’indennità di trasferimento previsto dalla legge.
- La rinuncia all’indennità o la remissione del relativo debito richiede la sussistenza dei presupposti propri dell’art. 1236 c.c. e non può essere desunta, senza ulteriori elementi, dalla sola presentazione di una domanda di trasferimento o dall’accettazione della formula “senza oneri per l’amministrazione”.
- Per distinguere il trasferimento d’autorità da quello a domanda occorre individuare la causa effettiva e l’interesse prioritariamente perseguito, verificando se il movimento derivi da esigenze organizzative dell’amministrazione oppure da una scelta autonoma del dipendente motivata da esigenze personali o familiari.
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