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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20430/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati dichiarati irreperibili con decreto del 4/8/2017 e la citazione a giudizio era stata notificata al difensore di ufficio (avv. Nicola Monda) sulla base dello stesso decreto di irreperibilità. La difesa ha dedotto la violazione delle norme che tutelano la conoscenza del procedimento (art. 420-quater, comma 2 e connessi), sostenendo che, in assenza di prova della conoscenza del processo da parte degli imputati, il procedimento doveva essere sospeso e non poteva proseguire fino alla nuova conoscenza degli imputati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione, ritenendo che il Giudice di pace avesse reiterato la stessa violazione già censurata in una precedente pronuncia della Corte di cassazione. Essendo accertato che gli imputati erano stati dichiarati irreperibili e che la citazione era stata notificata al difensore d'ufficio sulla base del decreto di irreperibilità, ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 420-quater, comma 2, c.p.p.; in mancanza di prova della conoscenza del processo da parte degli imputati, il procedimento doveva essere sospeso ai sensi dell'art. 420-quinquies. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Giudice di pace di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998

    Norma sostanziale del reato originariamente contestato agli imputati; non è al centro dell'interpretazione processuale, ma costituisce il titolo del capo d'imputazione oggetto del giudizio.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti per il regime processuale nei confronti di imputati dichiarati irreperibili: se la citazione è stata eseguita sulla base di una dichiarazione di irreperibilità e non sussiste prova della conoscenza del procedimento, occorre applicare la disciplina di sospensione prevista dalla norma.

  • art. 420-quinquies cod. proc. pen.

    Indica le conseguenze e gli effetti della sospensione del processo nei confronti degli imputati non comparsi e la necessità di sospendere il procedimento in assenza di prova della conoscenza dello stesso.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza come riferimento alle norme che stabiliscono nullità processuali per violazione di regole procedurali essenziali, a tutela della conoscenza del procedimento.

  • art. 1 d.lgs. n. 274/2000

    Citando il decreto legislativo, la difesa ha richiamato norme relative alla notificazione e alla conoscenza del procedimento; la Corte ha considerato tali profili alla luce dell'accertata irreperibilità e del difensore d'ufficio come unico recapito.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Materia del motivo di cassazione (violazione di legge): la Corte ha ritenuto fondata la doglianza di violazione delle norme procedurali obbligatorie in tema di notificazioni e sospensione del procedimento.

Massime di principio

  • Se un imputato è stato dichiarato irreperibile e la citazione a giudizio è stata praticata solamente notificando il difensore d'ufficio in forza dello stesso decreto di irreperibilità, il giudice deve verificare la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato; in assenza di tale prova si applica la sospensione prevista dall'art. 420-quinquies c.p.p.
  • La notifica al difensore d'ufficio, quando è avvenuta sulla base di una dichiarazione di irreperibilità, non sostituisce automaticamente la prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento; senza prova di conoscenza il prosieguo del processo è viziato.
  • La violazione reiterata di una regola processuale qualificata a pena di nullità (es. norme sulla conoscenza del procedimento) è causa di annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio.
  • In casi di irreperibilità è essenziale documentare adeguatamente le ricerche e ogni attività volta a raggiungere l'imputato; in mancanza, il giudice deve adottare le misure previste per sospendere il procedimento fino a quando non sia accertata la conoscenza dell'imputato.
  • La Corte di Cassazione può esaminare gli atti per verificare la sussistenza dei presupposti processuali (es. decreti di irreperibilità, modalità di notifica) e pronunciarsi sull'eventuale nullità o necessità di sospensione, anche dopo un rinvio disposto in precedenza.

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