Cassazione Penale, Ordinanza n. 13229/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità, in quanto diretti a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Con due motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erroneo riconoscimento sia dell'elemento oggettivo sia dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure, in sostanza, mirassero a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e una nuova valutazione dei fatti, senza confrontarsi specificamente con il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice alla base della condanna confermata nei giudizi di merito; il ricorso mirava a contestarne gli elementi oggettivo e soggettivo, ma la Cassazione non è entrata nel merito della configurabilità del reato.
La modifica normativa richiamata non amplia il sindacato di legittimità sino a consentire una rilettura del fatto o una nuova valutazione delle prove; resta preclusa alla Cassazione la rivalutazione autonoma del compendio probatorio.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, poiché la valutazione del materiale probatorio appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali, se il ricorso non si confronta specificamente con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata.
- Anche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il controllo della Cassazione sulla motivazione resta un controllo di legittimità e non si trasforma in un terzo grado di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13166/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13209/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13210/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13211/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13212/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13213/2025 del 04/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →