Cassazione Penale, Sentenza n. 17308/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per due motivi principali: (1) violazione o errata applicazione dell'art. 589 c.p.p., censurando la valutazione della Corte di appello secondo cui il difensore avrebbe implicitamente rinunciato ad alcuni motivi di gravame (in particolare la richiesta di riqualificazione del fatto e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena); il ricorrente deduce che la rinuncia implicita non può essere desunta dalle conclusioni scritte e, in ogni caso, la rinuncia dell'impugnazione richiede procura speciale del difensore; (2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di appello non si è pronunciata sulle richieste di riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e sul riconoscimento della sospensione condizionale, avendole ritenute rinunciate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la rinuncia all'impugnazione è atto formale, personale e deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile; non può essere desunta soltanto dalle conclusioni dell'udienza o da atti del difensore non muniti di procura speciale. Ne consegue che la Corte di appello ha errato nel ritenere intervenuta una rinuncia implicita. Per gli stessi motivi è fondato il secondo motivo (mancata valutazione delle richieste di riqualificazione e di sospensione condizionale). La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte di appello di Catania - Sezione per i Minorenni per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La rinuncia all'impugnazione è atto formale, personale e deve essere manifestata in modo chiaro e inequivocabile; il giudice non può desumerla da mere conclusioni di udienza o atti difensivi non espressi secondo le forme previste
artt. 581 e 582 cod. proc. pen.
Richiamati dall'art. 589 per i profili di legittimazione, modalità di presentazione e termini relativi all'impugnazione e alla rinuncia: confermano il carattere formale e personale dell'atto di rinuncia
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale sostanziale richiamata per la qualificazione del reato (detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti); la richiesta di riqualificazione del fatto ex comma 5 rilevava ai fini della pena e dei benefici (ma tale questione non è stata valutata dalla Corte di appello)
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (Celso)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite: la rinuncia parziale all'impugnazione è atto abdicativo che esula dalla discrezionalità tecnica del difensore e richiede procura speciale o manifestazione personale dell'imputato
Sez. U n. 18 del 05/10/1994 (Battaggia)
Stato di principio secondo cui la rappresentanza del difensore non può estendersi all'esercizio di poteri processuali dispositivi, come la rinuncia all'impugnazione, che sono atti personalissimi
art. 99, comma 1 cod. proc. pen.
Attribuisce al difensore le facoltà e i diritti riconosciuti all'imputato salvo riserva espressa; ma non consente di ritenere che la rinuncia all'impugnazione sia nell'ambito della discrezionalità del difensore senza procura speciale
art. 571, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Regolano il potere del difensore di proporre impugnazione e prevedono che la rinuncia all'impugnazione proposta dal difensore possa essere tolta dall'imputato, evidenziando la personalità dell'atto di rinuncia
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Disposizione richiamata in ordine alla cancellazione o annotazione di dati identificativi sulla sentenza per la tutela della privacy; applicata per disporre l'annotazione sul provvedimento
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è atto personale e formale: deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile dall'imputato o da procuratore speciale; non può essere desunta da mere conclusioni difensive o da comportamenti impliciti del difensore
- Il difensore ordinario non ha, senza procura speciale, il potere di effettuare rinunce dispositive all'impugnazione già proposta: le rinunce parziali o totali incidono su diritti processuali che richiedono manifestazione personale
- La mancata riproposizione in udienza o nelle conclusioni scritte di taluni motivi di gravame non equivale automaticamente a rinuncia; il giudice deve verificare la sussistenza di una rinuncia espressa prima di omettere la valutazione di quei motivi
- Nel processo cartolare o quando l'imputato non è presente, non è possibile presumere una ratifica implicita dell'imputato alle scelte del difensore; ogni rinuncia rimane quindi soggetta alla regola della manifestazione personale
- Se un giudice di merito omette di pronunciarsi su questioni rilevanti per errata supposizione di rinuncia, la decisione è viziata e può essere annullata con rinvio per nuova valutazione
- In casi di contestazione di qualificazione giuridica del fatto e di richieste di benefici (es. sospensione condizionale), il giudice d'appello deve esaminare espressamente tali richieste salvo che risulti una rinuncia valida e formale
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