Cassazione Civile, Ordinanza n. 31862/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio ha determinato sinteticamente il reddito della contribuente ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo incongruenti le movimentazioni bancarie e le spese sostenute rispetto ai redditi dichiarati. In primo grado i ricorsi della contribuente erano stati accolti, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo che la prova contraria dovesse essere data solo con l'individuazione analitica e documentalmente comprovata dei fatti e che non bastassero documenti parziali o affermazioni generiche. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e/o omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la disciplina del vecchio redditometro non richiede la prova del nesso eziologico tra la provvista finanziaria e il concreto impiego delle somme per le spese contestate, essendo sufficiente dimostrare la disponibilità di redditi o risorse idonee a giustificarle.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha censurato la CTR perché ha preteso una prova diretta della destinazione delle somme e del collegamento tra disinvestimenti e acquisti di beni-indice, invece di verificare se la documentazione prodotta offrisse elementi sintomatici idonei a superare la presunzione redditometrica secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nell'accertamento sintetico il contribuente non è tenuto a dimostrare l'effettivo impiego delle somme o il nesso eziologico diretto tra provvista e spesa; è invece onerato di fornire prova contraria documentale idonea a mostrare la disponibilità e la provenienza di redditi o risorse compatibili con le spese contestate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il vizio dedotto in via subordinata per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente non richiede la dimostrazione diretta del nesso causale tra ogni disponibilità finanziaria e ogni singola spesa contestata, poiché le diverse fonti di provvista sono fungibili.
- Il contribuente che deduca la provenienza della spesa da redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque da disponibilità familiare deve produrre documenti idonei a dimostrare l'esistenza di tali risorse, la loro entità e la durata del possesso, non necessariamente il loro specifico utilizzo.
- Il giudice di merito, nel valutare la prova contraria al redditometro, deve apprezzare se dagli elementi documentali emergano circostanze sintomatiche sufficienti a rendere plausibile la diversa provenienza delle spese; non può esigere una prova impossibile o eccessivamente rigorosa della concreta destinazione delle somme.
- La presunzione posta a base dell'accertamento sintetico può essere vinta anche mediante un giudizio probabilistico fondato su elementi documentali coerenti, senza necessità di una ricostruzione analitica e totale di tutte le movimentazioni bancarie.
- rami
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