Cassazione Civile, Ordinanza n. 36132/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Una parte aveva convenuto la società con cui aveva stipulato, il 27 settembre 2001, un contratto di vendita immobiliare chiedendo che fosse accertata la natura simulata dell’atto, asseritamente dissimulante un mutuo garantito da un patto commissorio vietato, e chiedendo la condanna della società al rilascio dei beni. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova della simulazione e per valorizzazione della quietanza di pagamento del prezzo contenuta nell’atto notarile. In Cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o mancante, perché non avrebbe risposto alle censure sulla mancata ammissione delle prove testimoniali, sulla ritenuta prova del pagamento di euro 80.000,00 tramite assegno e sulla valorizzazione di altri elementi indiziari ritenuti dalla ricorrente incongrui; 2) vizio motivazionale e omesso esame di fatto decisivo quanto alla ritenuta prova del pagamento del prezzo di lire 160.000.000, sostenendo che la quietanza nell’atto non corrispondeva al reale mancato pagamento e che i registri contabili della società mostravano solo il debito alla data del rogito, con pagamento registrato giorni dopo; 3) violazione degli artt. 1417 c.c. e 115 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe escluso in radice la prova testimoniale della simulazione, mentre, essendo dedotta l’illiceità del contratto dissimulato (mutuo con patto commissorio), la prova testimoniale sarebbe dovuta essere ammessa senza limiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che il giudice d’appello avesse erroneamente applicato l’art. 1417 c.c., confondendo il divieto ordinario di prova testimoniale della simulazione tra le parti con l’eccezione prevista quando la simulazione è fatta valere per dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinché riesamini le richieste istruttorie della ricorrente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza, in relazione alla censura di motivazione assente o apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.
"La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti"
La Corte ha affermato che il giudice di merito ha errato nel considerare sempre inammissibile la prova testimoniale tra le parti: quando la domanda è diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, la prova per testi è ammissibile senza limiti anche se proposta dalle parti stesse.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e sulla loro ammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come vizio di violazione di legge denunciato con il terzo motivo.
"E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno"
Richiamato per spiegare la funzione del divieto di patto commissorio e il possibile contrasto del contratto dissimulato con tale norma.
Richiamato come principio della responsabilità patrimoniale generica del debitore, posto a presidio della par condicio creditorum.
Richiamato quale regola sulle cause legittime di prelazione, in contrapposizione a patti che alterino la parità tra creditori.
Richiamato indirettamente come norma che, di regola, limita la prova per testi di patti aggiunti o contrari al contenuto documentale.
Richiamato indirettamente come norma sulle presunzioni semplici, nella ricostruzione del limite ordinario alla prova contraria al documento.
Massime di principio
- Quando la domanda di simulazione è proposta dalle parti contraenti, la prova testimoniale è ordinariamente soggetta ai limiti di legge; tuttavia tali limiti vengono meno se la prova è diretta a dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato.
- Il giudice di merito deve distinguere tra prova della simulazione in senso proprio e prova dell’illecito negozio dissimulato: la seconda ipotesi consente l’ammissibilità senza limiti della prova testimoniale ex art. 1417 c.c.
- La mera quietanza contenuta nell’atto notarile non esaurisce, di per sé, il tema della reale esecuzione del prezzo quando sia allegata l’esistenza di un diverso accordo dissimulato e illecito.
- Nel controllo di legittimità, l’errore di sussunzione delle norme sulle prove può comportare cassazione con rinvio per il riesame delle istanze istruttorie non esaminate secondo il corretto criterio legale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →