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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50238/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza di patteggiamento del 19/05/2023 con cui era stata inflitta la pena di 3 anni e 6 mesi per il reato di cui agli artt.73 comma 4 e 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309. Il ricorrente deduceva la violazione di legge lamentando l'erroneo riconoscimento della recidiva specifica: il precedente penale del 2003 (condanna a 8 anni e 6 mesi) sarebbe dovuto essere considerato inefficace ai fini della recidiva in virtù dell'esito positivo della prova a seguito di affidamento al servizio sociale (ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova del 16/04/2014). Di conseguenza, si sosteneva che il conteggio della recidiva avesse inciso sul bilanciamento con le circostanze attenuanti e avesse determinato una pena finale illegale o una errata qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (i) il rimedio in cassazione contro le sentenze di patteggiamento è limitato dalle previsioni dell'art.448 co.2-bis c.p.p. e non può trasformarsi in sindacato di fatti o prove; (ii) l'illegalità della pena invocata dal ricorrente è inesistente, poiché la pena inflitta è conforme ai limiti edittali previsti per il reato e la recidiva ha avuto rilievo solo come una delle circostanze aggravanti bilanciate con le attenuanti generiche (pertanto non vi è stata una violazione della disciplina della pena intesa come sopra o sotto il limite edittale); (iii) la censura sulla sussistenza del precedente (e dunque sulla recidiva) è un accertamento di fatto che richiede indagine probatoria e non è sindacabile in cassazione ai sensi delle limitazioni previste per il patteggiamento; (iv) la giurisprudenza consolidata esclude l'ammissibilità di ricorsi che in realtà mirino a rimettere in discussione accertamenti fattuali preliminari concordati dalle parti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    artt. 73, comma 4; 80, comma 2

    Norme sostanziali che disciplinano il reato per cui è stato patteggiato; utilizzate per indicare la fattispecie penale concreta contestata all'imputato

  • art. 444 cod. proc. pen.

    procedimento su richiesta delle parti (patteggiamento)

    Disciplina il patteggiamento; la Corte ricorda che le sentenze emesse in tale rito sono soggette a limitazioni impugnatorie specifiche

  • art. 448 cod. proc. pen.

    comma 2-bis (introdotto dall'art. 1 co.50 L.103/2017)

    Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso le sentenze di patteggiamento: è ammesso, tra gli altri, il motivo dell'illegalità della pena ma in senso ristretto (violazioni che attengono specificamente alla disciplina della pena), e la erronea qualificazione giuridica del fatto solo in casi concretamente riconoscibili senza indagine fattuale

  • art. 129 cod. proc. pen.

    controllo degli atti e del provvedimento in sede di omologazione

    Attribuisce al giudice il controllo degli elementi formali e sostanziali della proposta di patteggiamento; la Corte sottolinea che l'eventuale omissione o errore del giudice in tale controllo è un vizio da rilevare nell'atto ma non rende automaticamente ammissibile il ricorso in cassazione quando si tratti di accertamenti di fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze della declaratoria di inammissibilità (condanna alle spese e a versare una somma)

    Prevede le sanzioni pecuniarie e le spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a pagare 3.000 euro e le spese processuali

Massime di principio

  • Il ricorso in cassazione avverso sentenze di patteggiamento è soggetto a limiti stringenti (art.448 co.2-bis c.p.p.): non è ammesso un sindacato libero sugli accertamenti di fatto che hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti
  • La nozione di "illegalità della pena" ammessa in cassazione nel rito del patteggiamento va intesa in senso ristretto: rilevano le violazioni che incidono direttamente sulla disciplina della pena (es. superamento del massimo edittale), non ogni vizio di valutazione fattuale che abbia riflessi sulla determinazione della pena
  • Le censure relative alla sussistenza concreta di una aggravante (es. recidiva) che impongono l'accertamento di fatti o documenti non immediatamente verificabili sono inammissibili in cassazione se proposte contro una sentenza di patteggiamento
  • Se la dedotta illegittimità della pena determina invece un evidente scostamento dai limiti edittali (pena superiore al massimo o inferiore al minimo), la questione riguarda la legittimità della pena in senso tecnico e può essere ammessa; altrimenti le questioni di fatto devono essere sollevate e documentate nel corso del giudizio di merito o tramite rimedi idonei (es. impugnazioni o istanze appropriate presso gli organi che hanno emesso provvedimenti incidenti)
  • Per contestare la carattere efficacia o inefficacia di precedenti penali (ai fini della recidiva) è necessario portare elementi documentali già in fase di patteggiamento o impugnare il provvedimento che ha pronunciato sulle misure alternative (ad es. ordinanza del Tribunale di Sorveglianza) con i rimedi previsti, poiché la Cassazione non è sede per riesaminare prove o fatti
  • Il difensore dovrebbe, in situazioni analoghe, assicurarsi che ogni certificazione o provvedimento che incida sulla configurabilità della recidiva sia prodotto e richiamato in sede di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) per evitare l'esito di inammissibilità in sede di legittimità

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