Sentenza n. 205/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento: - della nota dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio prot. n. 17637 dell'8 luglio 2025 recante "Diniego istanza di accesso civico ex art. 5 d.lgs. 33/2013” di cui all’istanza trasmessa a mezzo PEC in data 3 luglio 2025, assunta al prot. 17338E/2025 dell’Autorità in data 4 luglio 2025; nonché per l'accertamento: - del diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere, mediante tempestiva trasmissione, l'integrale documentazione richiesta con l'istanza presentata in data 3 luglio 2025, assunta al prot. 17338E/2025 dell'Autorità in data 4 luglio 2025, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; - e per la conseguente condanna dell'Autorità all'esibizione della documentazione richiesta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso civico generalizzato agli atti e documenti relativi a concessioni demaniali per impianti di carburante nel porto di Crotone
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di un impianto di carburanti nel porto di Crotone, ha impugnato il diniego opposto dall’Autorità portuale a una richiesta di accesso civico generalizzato relativa agli atti e documenti concernenti analoghe concessioni rilasciate nello stesso porto. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, incoerenza, irragionevolezza, arbitrio e sviamento. L’Amministrazione aveva motivato il diniego richiamando l’esclusione delle concessioni dagli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 26 del d.lgs. n. 33/2013 e la tutela dei dati personali dei concessionari. In giudizio ha inoltre sostenuto che l’istanza sarebbe stata inammissibile per carenza di interesse, poiché l’impresa individuale era stata conferita in una società a responsabilità limitata. Il ricorrente ha contestato tale eccezione, evidenziando che l’accesso civico generalizzato spetta a chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, e che l’Amministrazione non aveva indicato specificamente né i dati riservati né il concreto pregiudizio derivante dalla loro divulgazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione e interesse, affermando che l’accesso civico, sia semplice sia generalizzato, non è soggetto a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva e non richiede motivazione. Il riferimento del richiedente a un interesse connesso alla propria posizione di concessionario rileva soltanto ai fini della valutazione degli interessi antagonisti, non condiziona il diritto di accesso. Nel merito, il diniego è stato ritenuto illegittimo perché fondato su disposizioni relative agli obblighi di pubblicazione, mentre l’istanza riguardava l’accesso civico generalizzato a documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria. La nozione di documento comprende gli atti richiesti, anche se l’istanza utilizza l’espressione “atti e documenti” anziché “dati e documenti”. Il richiamo generico alla protezione dei dati personali non era sufficiente: i limiti dell’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 operano solo quando l’ostensione determina un pregiudizio concreto, causalmente collegato alla divulgazione e altamente probabile. Analogamente, il riferimento agli interessi economici e commerciali dei concessionari, formulato soltanto in giudizio e senza precisare quali interessi sarebbero coinvolti né quale pregiudizio concreto deriverebbe dall’accesso, non poteva giustificare il diniego. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’accesso parziale, oscurando le sole informazioni eventualmente riservate. Il ricorso è stato accolto; il diniego è stato annullato e l’Autorità è stata condannata a esibire, entro trenta giorni, gli atti e documenti relativi alle concessioni indicate, adottando gli accorgimenti necessari per la tutela dei dati personali e previo pagamento del costo di riproduzione. L’Autorità è stata altresì condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
«chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis»
Il comma 2 disciplina l’accesso civico generalizzato a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria; il comma 3 esclude limitazioni alla legittimazione soggettiva e l’obbligo di motivazione.
art. 5-bis, commi 2 e 4, d.lgs. 33/2013
«Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti»
La tutela dei dati personali e degli interessi economici o commerciali può giustificare il diniego soltanto in presenza di un pregiudizio concreto, direttamente collegato alla divulgazione e altamente probabile; ove il limite riguardi solo alcune informazioni, deve essere consentito l’accesso parziale.
art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013
«Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico [...] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli»
La disposizione fonda la legittimazione generalizzata all’accesso civico.
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013
«forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»
La trasparenza è funzionale al controllo diffuso sull’azione amministrativa e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, inclusi i beni demaniali.
«tutti i soggetti privati [...] che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale»
La necessità di un interesse qualificato e della motivazione della richiesta riguarda l’accesso documentale, distinto dall’accesso civico generalizzato.
La non assoggettabilità delle concessioni agli obblighi di pubblicazione previsti da tali disposizioni non esclude l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2.
È stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati.
Massime di principio
- L’accesso civico generalizzato spetta a chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale e senza obbligo di motivare la richiesta; tale requisito distingue l’accesso civico dall’accesso documentale disciplinato dalla l. n. 241/1990.
- La mancata sottoposizione di determinati atti agli obblighi di pubblicazione non esclude la loro accessibilità mediante accesso civico generalizzato, che riguarda anche documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
- I limiti dell’accesso civico generalizzato fondati sulla tutela dei dati personali o degli interessi economici e commerciali richiedono una valutazione concreta, specifica e motivata: l’Amministrazione deve indicare l’interesse tutelato, il nesso causale con la divulgazione e un pregiudizio altamente probabile, non meramente astratto o potenziale.
- Quando il rischio di pregiudizio riguarda soltanto alcune informazioni, l’Amministrazione deve preferire l’accesso parziale mediante oscuramento dei dati riservati, anziché respingere integralmente l’istanza.
- La nozione di “documenti” rilevante per l’accesso civico generalizzato comprende gli atti amministrativi richiesti; l’utilizzo nell’istanza dell’espressione “atti e documenti”, anziché della formula legislativa “dati e documenti”, non consente di riqualificare la richiesta come accesso civico semplice.
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