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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05590/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione relativo a 25 titoli di riscossione tra cartelle di pagamento e avvisi di addebito. Il Tribunale aveva parzialmente compensato le spese, ponendo il residuo a carico dell’ente previdenziale. La Corte d’appello, pur rigettando nel merito gli appelli dell’ente e della società di riscossione, ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi, richiamando una soccombenza dell’opponente limitata a 7 titoli su 25 e la cessazione della materia del contendere su un’ulteriore cartella integralmente sgravata, ritenendo sussistenti giusti e gravi motivi. Il ricorrente ha impugnato la statuizione sulle spese deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel basare la compensazione integrale sul solo numero dei titoli annullati, invece che sul loro valore economico complessivo, e che avrebbe fatto riferimento a un criterio di giusti e gravi motivi non più consentito dal testo dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che la valutazione della reciproca soccombenza e la determinazione delle quote di spese da porre a carico delle parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, non essendo richiesto un rapporto di esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese. Ha quindi rigettato il ricorso. Non ha disposto sulle spese del giudizio di legittimità perché le parti intimate non hanno svolto difese, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 92 c.p.c. come parametro della regolazione delle spese, ma la Corte si concentra sul potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione della soccombenza reciproca.

  • art. 92 c.p.c.

    La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di spese da ripartire o compensare tra le parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono un’esatta proporzionalità tra accoglimento della domanda e spese poste a carico della parte soccombente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente come parametro del vizio motivazionale; la Corte non ravvisa la dedotta nullità.

  • art. 111 Cost.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza; la Corte non accoglie tale doglianza.

  • art. 380bis c.p.c.

    È il rito camerale menzionato per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002

    È richiamato quale base per l’ulteriore importo dovuto in caso di ricorso respinto.

Massime di principio

  • La regolazione delle spese processuali in presenza di soccombenza reciproca è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo errori di diritto o motivazione apparente nei limiti consentiti.
  • Ai fini della compensazione o ripartizione delle spese non è necessario che vi sia una corrispondenza matematica tra il numero delle questioni accolte o respinte e la misura economica delle spese poste a carico di ciascuna parte.
  • In tema di spese, il giudice può valorizzare il complessivo esito della lite e la reciproca soccombenza senza dover fondare la decisione su un criterio rigidamente proporzionale al valore dei singoli capi di domanda.
  • Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria generale richiamata dal testo.
  • rami=[

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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