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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21041/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla revoca di un finanziamento concesso a una società per la realizzazione di un oleificio, revoca disposta dalla regione per asserita inosservanza dell'obbligo di rendicontazione. La società ha chiesto di accertare l'inefficacia della revoca, sostenendo che l'obbligo di rendiconto fosse stato in realtà adempiuto e che il primo giudice avesse deciso ultra petita, attribuendo rilievo alla incompletezza e non conformità dei documenti prodotti invece che alla mancata rendicontazione. In Cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 115 c.p.c., per omessa pronuncia e ultrapetizione; 2) e 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'effettivo oggetto della lite, l'avvenuto e non contestato adempimento dell'obbligo di rendicontazione e il rispetto della normativa di settore; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per il diniego di ammissione in appello di documenti nuovi prodotti per dimostrare l'esatto adempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la decisione di merito aveva correttamente considerato che l'obbligo di rendicontazione può ritenersi non assolto non solo quando manchi del tutto la documentazione, ma anche quando i documenti prodotti siano incoerenti, incompleti o difformi rispetto all'intervento finanziato; ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia perché il giudice d'appello aveva implicitamente disatteso le censure formulate contro la sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché la causa ricadeva nel regime della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che preclude il ricorso per cassazione sui vizi motivazionali e sull'omesso esame di fatti decisivi. Ha infine rigettato il quarto motivo, affermando che la produzione di documenti nuovi in appello è ammessa solo se la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa a lei non imputabile, condizione non ricorrente quando la mancata produzione dipenda da una scelta processuale libera, ancorché asseritamente indotta dalla controparte. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non incorre in omessa pronuncia se la decisione adottata è incompatibile con le deduzioni della parte e ne comporta il rigetto implicito; il vizio ricorre solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile per la decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di non contestazione è stata ritenuta priva di autonomia decisiva, poiché la sentenza di merito aveva comunque valorizzato la non coerenza della documentazione prodotta rispetto all'intervento finanziato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente una motivazione concisa che indichi gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non è richiesto l'esame espresso di ogni allegazione o argomento delle parti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. a sostegno della censura di difetto di motivazione, ma non ritenuto violato.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di "doppia conforme" è precluso il ricorso per cassazione per la censura di omesso esame di fatti decisivi nei termini dedotti dalla ricorrente.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    In appello non sono ammesse nuove produzioni documentali salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrle in primo grado per causa a lei non imputabile.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come parametro generale della rimessione in termini: occorre un impedimento assoluto, non una mera difficoltà o impossibilità relativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'obbligo di rendicontazione di un finanziamento pubblico non è soddisfatto solo con la materiale presentazione di documenti, ma richiede che la documentazione sia coerente, completa e riferita a spese e interventi ammissibili e autorizzati.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la sentenza d'appello, pur senza analizzare singolarmente ogni deduzione, risulti incompatibile con le censure sollevate e ne comporti il rigetto implicito.
  • Il giudice di merito non deve confutare espressamente ogni argomento di parte: è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto della ratio decidendi.
  • In presenza di doppia conforme, i motivi di ricorso che mirano a far rivalutare il fatto o a denunciare l'omesso esame di fatti decisivi sono preclusi nei limiti di legge.
  • La produzione di nuovi documenti in appello è consentita soltanto se la parte dimostri una causa non imputabile che abbia reso impossibile il deposito in primo grado; una scelta processuale libera, anche se condizionata dal comportamento avversario, non integra di per sé tale impossibilità assoluta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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