Cassazione Penale, Sentenza n. 22585/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che confermava la condanna per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (art. 707 c.p.), lamentando la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e, in subordine, l'omessa o insufficiente motivazione sulla non applicabilità del medesimo art. 131-bis. Sostiene che si tratterebbe di reato contravvenzionale di scarsa offensività, senza concreto impatto sul bene tutelato, e che la sola presenza di precedenti non può automaticamente escludere la tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia conforme ai principi di diritto: l'applicabilità dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.), nonché l'assenza di abitudinarietà del comportamento. Nel caso concreto, la Corte d'appello ha valorizzato la natura non tenue del fatto collegata alla tipologia del reato (che presuppone precedenti per delitti a scopo di lucro) e, soprattutto, la pluralità di precedenti condanne per delitti contro il patrimonio (più di dieci), elemento che denota abitualità o serialità e ostacola l'applicazione della causa di esclusione. Conseguentemente è stata confermata la condanna di quattro mesi di arresto ai sensi dell'art. 707 c.p. e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto quando la condotta sia di limitata gravità e il comportamento non risulti abituale; il giudizio richiede valutazione complessiva delle modalità, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo
art. 133, primo comma, cod. pen.
Indica i criteri per la determinazione della pena e gli elementi (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) che devono essere considerati anche ai fini della valutazione della tenuità
Configurazione del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; nel caso specifico contestato al ricorrente per il possesso di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: carenza di motivazione (lett. e) e violazione di norme sostanziali o processuali (lett. b) con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente, in caso di ricorso dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj)
Principio secondo cui la tenuità richiede valutazione complessiva e che l'abitualità (serialità) della condotta, desumibile dalla pluralità di reati della stessa indole, esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis
Massime di principio
- L'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta e complessiva: non è sufficiente la sola qualificazione formale del reato come contravvenzionale per riconoscere la tenuità.
- La non abitualità è requisito soggettivo essenziale: la presenza di più precedenti per reati della stessa indole (serialità) ostacola l'applicazione della causa di esclusione della punibilità.
- Elementi come la tipologia del reato e il rinvenimento di strumenti atti a commettere il reato possono aggravare la percezione della pericolosità e giustificare il diniego della tenuità.
- La Corte d'appello deve motivare in modo puntuale la valutazione sulla tenuità, collegando i fattori della fattispecie concreta ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; se la motivazione è conforme ai principi consolidati, la Cassazione tende a dichiarare inammissibile il ricorso.
- Nel dubbio, i precedenti penali numerosi e specifici orientano il giudice a escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis anche quando l'illecito appare di per sé meno grave.
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