Cassazione Civile, Ordinanza n. 34620/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto privato aveva proposto revocazione avverso una precedente sentenza della Corte d'appello, ritenendo che essa contenesse un errore revocatorio. La Corte territoriale ha però dichiarato inammissibile la domanda, osservando che i vizi denunciati erano meri errori materiali, percepibili dalla semplice lettura della sentenza e quindi, al più, emendabili con il rimedio di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c.; ha inoltre aggiunto, in via ulteriore, che comunque non era stato allegato né provato che il ricorso in appello originario fosse stato notificato, sicché la declaratoria di improcedibilità sarebbe stata comunque confermata. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe riconosciuto l'errore revocatorio senza trarne le conseguenze dovute e senza emendare il vizio riscontrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva affatto riconosciuto un errore revocatorio, ma aveva qualificato i fatti denunciati come meri errori materiali, eventualmente correggibili ex art. 287 c.p.c. Le ulteriori argomentazioni della sentenza d'appello sono state considerate svolte ad abundantiam e, quindi, non idonee a fondare il ricorso. È stato inoltre rilevato che le altre censure introdotte dal ricorrente attenevano a questioni di merito estranee al giudizio di revocazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla revocazione, ma le censure non sono state ritenute pertinenti perché la sentenza impugnata non aveva riconosciuto un errore revocatorio
invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
indicato come rimedio eventualmente esperibile per la correzione dei meri errori materiali della sentenza
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
richiamato per la procedura camerale seguita in Cassazione
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Le argomentazioni svolte ad abundantiam dalla sentenza di merito non possono essere autonomamente censurate se non costituiscono il fondamento decisorio della pronuncia.
- I meri errori materiali percepibili ictu oculi dalla lettura della sentenza non integrano, di per sé, un errore revocatorio, ma possono essere corretti con il rimedio di cui all'art. 287 c.p.c.
- Nel giudizio di revocazione non possono essere introdotte censure che investano questioni di merito estranee al perimetro del rimedio straordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →