Cassazione Civile, Ordinanza n. 18922/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società assicurativa un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, contestando il mancato assoggettamento a IVA delle cd. "commissioni di delega", contabilizzate dalla contribuente come operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972. La società aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la CTR Lombardia aveva annullato l'accertamento ritenendo che, nei contratti di coassicurazione, l'impresa che gestisce integralmente il sinistro anche per delega delle altre assicurazioni non svolga un servizio a favore di queste ultime, ma una vera prestazione assicurativa esente da IVA. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel giudizio di legittimità la società resistente ha però chiesto l'estinzione del processo per definizione agevolata della controversia pendente ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, allegando la documentazione dell'adesione e del versamento dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite fiscale pendente e, richiamando l'art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197/2022, come modificato dal d.l. n. 34/2023, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata decisione sul merito del motivo di ricorso dell'Agenzia, poiché la definizione agevolata ha reso inutile la prosecuzione del processo.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base normativa della pretesa di esenzione IVA per le operazioni qualificate dalla contribuente come prestazioni assicurative
art. 1, commi 186 e ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplina la definizione agevolata delle controversie pendenti, invocata dalla parte resistente per ottenere l'estinzione del giudizio
art. 1, commi 197 e 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
"presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"; "il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
la Corte applica la regola secondo cui il deposito della domanda e del pagamento perfeziona la definizione e impone la declaratoria di estinzione del processo
art. 1, commi 200 e 201, l. 29 dicembre 2022, n. 197
viene richiamata la disciplina del diniego della definizione agevolata e dei rimedi impugnatori, senza che nel caso concreto risultino ostativi all'estinzione
art. 1, comma 202, l. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato per il principio per cui la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri coobbligati
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023, n. 34
menzionato come modifica della disciplina della definizione agevolata rilevante ai fini del termine e delle modalità di deposito
Massime di principio
- Quando la parte resistente nel giudizio di cassazione documenta validamente l'adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente e il relativo versamento, il processo deve essere dichiarato estinto senza esame del merito del ricorso.
- La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti opera come causa sopravvenuta di cessazione del processo, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale, restando a carico della parte che le ha anticipate.
- La presenza di coobbligati non impedisce l'effetto estensivo della definizione agevolata quando la norma speciale prevede che il perfezionamento in capo a uno giovi agli altri.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, le questioni sostanziali oggetto dell'avviso di accertamento restano assorbite e non vengono scrutinati i motivi di ricorso dell'amministrazione finanziaria.
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