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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18922/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società assicurativa un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, contestando il mancato assoggettamento a IVA delle cd. "commissioni di delega", contabilizzate dalla contribuente come operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972. La società aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la CTR Lombardia aveva annullato l'accertamento ritenendo che, nei contratti di coassicurazione, l'impresa che gestisce integralmente il sinistro anche per delega delle altre assicurazioni non svolga un servizio a favore di queste ultime, ma una vera prestazione assicurativa esente da IVA. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel giudizio di legittimità la società resistente ha però chiesto l'estinzione del processo per definizione agevolata della controversia pendente ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, allegando la documentazione dell'adesione e del versamento dovuto.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite fiscale pendente e, richiamando l'art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197/2022, come modificato dal d.l. n. 34/2023, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata decisione sul merito del motivo di ricorso dell'Agenzia, poiché la definizione agevolata ha reso inutile la prosecuzione del processo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la parte resistente nel giudizio di cassazione documenta validamente l'adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente e il relativo versamento, il processo deve essere dichiarato estinto senza esame del merito del ricorso.
  • La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti opera come causa sopravvenuta di cessazione del processo, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale, restando a carico della parte che le ha anticipate.
  • La presenza di coobbligati non impedisce l'effetto estensivo della definizione agevolata quando la norma speciale prevede che il perfezionamento in capo a uno giovi agli altri.
  • In presenza di estinzione per definizione agevolata, le questioni sostanziali oggetto dell'avviso di accertamento restano assorbite e non vengono scrutinati i motivi di ricorso dell'amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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