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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05635/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quinto e il sesto motivo; ha accolto il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La società ricorrente aveva agito per ottenere il pagamento di crediti relativi ai rimborsi dovuti per la vendita di prodotti farmaceutici. Nel corso del giudizio di primo grado il capitale era stato pagato, ma restavano controverse le pretese accessorie: interessi di mora, maggior danno da ritardo, interessi anatocistici e spese di lite. In appello, la società aveva censurato il rigetto del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., del rigetto degli interessi anatocistici, della compensazione parziale delle spese e della quantificazione di queste. La Corte d'appello aveva però ritenuto inammissibili alcuni motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata rispettivamente sulla mancata colpa della ASL nel ritardo e sulla mancanza del requisito temporale per gli interessi anatocistici, e aveva omesso di pronunciarsi sul motivo relativo alle spese di primo grado. In cassazione la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, violazione dell'art. 342 c.p.c., omessa pronuncia, violazione degli artt. 1218, 1224 e 1284 c.c. e dei parametri del D.M. 55/2014; la Corte ha tuttavia rilevato che diversi motivi erano inammissibili perché non si confrontavano con le rationes decidendi e/o non erano specificamente autosufficienti, mentre ha accolto il motivo sulla mancata decisione d'appello concernente le spese di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. non ricorre quando le censure sono chiare ma non pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata; in tal caso il problema è di difetto di interesse, non di forma dell'atto.

  • art. 100 c.p.c.

    Le censure apprezzabili come non pertinenti rispetto al decisum rendono l'impugnazione inammissibile per difetto di interesse alla riforma della decisione.

  • art. 1218 c.c.

    La ricorrente lo richiama per sostenere la responsabilità della debitrice per il ritardo, ma la Corte osserva che la sentenza d'appello non ha applicato tale norma, essendo fondata su una ragione processuale di giudicato interno.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    La domanda di maggior danno da mora presuppone che sia stata specificamente censurata la statuizione di primo grado sulla mancanza di colpa del debitore; in difetto, la relativa decisione si consolida e non può essere riesaminata in appello.

  • art. 1284 c.c.

    La Corte richiama la regola degli interessi anatocistici evidenziando che la loro spettanza richiede il requisito della debenza per almeno sei mesi.

  • art. 1283 c.c.

    È citato solo per precisare che il richiamo contenuto nella sentenza d'appello era frutto di un lapsus calami; la norma rilevante per l'anatocismo è l'art. 1284 c.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto anche per violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile quando non coglieva la reale base decisionale della sentenza impugnata.

  • D.M. 55/2014

    Il motivo relativo alla violazione dei parametri tariffari per la liquidazione delle spese è rimasto assorbito dall'accoglimento del motivo sull'omessa pronuncia in appello.

  • art. 183 c.p.c.

    La ricorrente richiama la memoria depositata in primo grado ex art. 183 c.p.c. per sostenere la prova della debenza degli interessi anatocistici, ma il motivo è dichiarato inammissibile per le stesse ragioni processuali già indicate.

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile non solo quando è formalmente oscuro, ma anche quando, pur essendo chiaro, non investe la ratio decidendi della sentenza di primo grado: in questo caso il vizio è di difetto di interesse all'impugnazione.
  • La mancata censura della specifica ratio posta a base del rigetto in primo grado determina la formazione del giudicato interno su quel capo della decisione e preclude il riesame in appello e in cassazione.
  • La domanda di maggior danno da ritardo nell'adempimento richiede che sia efficacemente contestato il presupposto della mancata colpa del debitore; se tale presupposto non viene attinto dall'impugnazione, la censura è inammissibile.
  • Gli interessi anatocistici possono essere riconosciuti solo se ricorrono i presupposti legali previsti dalla disciplina codicistica; la mera reiterazione della tesi di spettanza, senza confrontarsi con la ragione del rigetto, non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il giudice d'appello omette completamente di pronunciarsi su uno specifico motivo di gravame, ricorre vizio censurabile in cassazione e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame del motivo omesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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