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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8387/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce tre motivi: 1) nullità della sentenza impugnata per mancata e insufficiente motivazione sulle questioni dichiarate assorbite (in particolare la qualificazione dell'imputato come promotore/organizzatore dell'associazione, la ritenuta recidiva e la dosimetria della pena); 2) errata applicazione della recidiva, contestata per la risalenza e scarsa rilevanza dei precedenti; 3) illegittimità della pena per violazione dell'art. 99, comma 6 c.p. (contestata composizione/quantificazione della pena). Il ricorso si innesta su una vicenda in cui la Corte di cassazione, con precedente pronuncia, aveva annullato la prima sentenza di appello e dichiarato assorbiti alcuni motivi, disponendo il riesame in appello della utilizzabilità di talune prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (preliminare e assorbente) e ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Napoli, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della stessa Corte di appello. La Suprema Corte ha censurato il giudizio di merito per grave deficit motivazionale: la Corte territoriale non ha esaminato né motivato specificamente le doglianze che la precedente sentenza di legittimità aveva dichiarato assorbite (in particolare sulla qualificazione come promotore/organizzatore, sulla recidiva e sulla dosimetria), limitandosi a un generico richiamo per relationem alla motivazione di primo grado senza indicare i passaggi specifici ritenuti condivisi. Per tale motivo è stato disposto il rinvio per un nuovo esame che dovrà affrontare le questioni assorbite e determinare anche l'eventuale liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione per delinquere, contestata all'imputato quale promotore e organizzatore dell'associazione dedotta nei fatti.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamata nella ricostruzione fattuale relativa alla contestazione della modifica temporale dell'imputazione (mutamento della data di consumazione), con implicazioni sul diritto di difesa; la Suprema Corte in precedenza aveva dichiarato inammissibile un motivo su tale punto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la sintesi dei motivi di ricorso nella decisione di legittimità; qui utilizzata per la sintetizzazione dei motivi del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento della censura: la Corte ha rilevato la mancanza di motivazione con riferimento alle doglianze decisive non affrontate dalla sentenza di appello, configurando il vizio sancito da tale disposizione.

  • art. 99, comma 6, cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente per censurare la legittimità della pena inflitta; la Corte di Cassazione, pur prendendo in considerazione la doglianza, ha disposto l'annullamento per difetto motivazionale generale, rimettendo la valutazione definitiva al nuovo giudizio di appello.

Massime di principio

  • Se la Corte di legittimità annulla una sentenza di merito e dichiara alcuni motivi 'assorbiti', la Corte di appello chiamata a riesaminare la causa deve comunque affrontare e motivare espressamente quelle questioni nei limiti richiesti dal giudizio di rinvio; il mero richiamo 'per relationem' alla motivazione di primo grado è insufficiente se non indica i passaggi specifici che si intendono recepire e valutare.
  • Il vizio di carenza motivazionale (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) sussiste quando il giudice non esamina in modo adeguato e specifico doglianze ritenute decisive dall'imputato, specialmente se quelle doglianze erano state indicate come assorbite da una precedente pronuncia di legittimità che ha riaperto il giudizio.
  • In materia di recidiva, il giudice deve esplicitare la datazione e la rilevanza dei precedenti utilizzati per la sua configurazione: precedenti vecchi o scarsamente significativi richiedono motivazione specifica per giustificare l'aggravamento recidivo.
  • L'interpretazione per relationem è consentita, ma obbliga il giudice ad un richiamo puntuale e critico agli argomenti del giudice di primo grado; altrimenti la decisione rischia di essere annullata per insufficiente motivazione.
  • Quando la Corte di cassazione annulla una sentenza per vizi motivazionali e rinvia, il nuovo giudizio deve riesaminare le questioni indicate e potrà ribaltare, confermare o riformare le statuizioni (inclusa la quantificazione della pena e la valutazione della recidiva) previa adeguata motivazione.

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