Cassazione Civile, Sentenza n. 8383/2020 del 29/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
Il coltivatore aveva chiesto alla Regione il ristoro dei danni arrecati da volatili selvatici alle coltivazioni di angurie, per due ettari, e di rose, per 3.300 mq, messe a dimora dal 2004 in un territorio non meglio indicato nel testo. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 16 ottobre 2009, aveva respinto la domanda, ritenendo non applicabile la disciplina regionale fuori dai contesti territoriali specificamente previsti. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza non definitiva n. 302 del 7 maggio 2015 e definitiva n. 638 del 19 agosto 2016, aveva invece riconosciuto il diritto all’indennizzo e condannato la Regione a pagare 106.841,40 euro, oltre interessi e spese, sulla base della propria interpretazione della normativa regionale, di una direttiva della Giunta e di precedenti di merito. La Regione ha proposto ricorso per cassazione contro entrambe le sentenze, articolato in tre motivi: con il primo ha sostenuto che l’art. 59 della legge regionale riconosce l’indennizzo solo per danni verificatisi nelle zone tassativamente indicate e che una direttiva amministrativa non può ampliare l’ambito della legge; ha inoltre contestato che l’assenza del piano faunistico-venatorio possa estendere il diritto. Con il secondo motivo ha dedotto che le direttive regionali disciplinavano soltanto le procedure di erogazione e non intendevano ampliare i presupposti territoriali dell’indennizzo, richiamando anche i criteri di interpretazione degli atti. Con il terzo motivo ha denunciato l’apparenza della motivazione della Corte d’appello, fondata sui dispositivi di precedenti che non avevano esaminato le specifiche difese regionali, e ha ribadito che una prassi amministrativa non può modificare la legge.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato le sentenze d’appello, decidendo nel merito senza rinvio. Ha stabilito che l’indennizzo previsto dall’art. 59 della legge regionale sarda n. 23 del 1998 spetta esclusivamente per i danni verificatisi nei contesti territoriali espressamente elencati dalla disposizione; direttive di Giunta o prassi amministrative non possono ampliare tale ambito. Nel caso concreto non erano stati allegati né provati i collegamenti dei danni con le zone previste dalla legge e la domanda era stata proposta esclusivamente a titolo indennitario, senza dedurre i presupposti della distinta tutela risarcitoria: la domanda è stata quindi definitivamente rigettata. La Corte ha precisato che resta impregiudicata l’eventuale tutela risarcitoria, da far valere in separata sede provandone i relativi presupposti. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per l’assoluta novità della questione, anche in considerazione dell’alterno esito dei gradi di merito. Non è stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato, poiché il ricorso è stato accolto.
Norme richiamate
L.R. Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, art. 59
L’indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica, come concretamente disciplinato dalla L.R. Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, art. 59 (come modificato dalla L.R. 19 luglio 2000, n. 14, art. 9, commi 2 e 3, nonchè dalla L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 15), è previsto esclusivamente nei contesti territoriali ivi espressamente disciplinati (e pertanto solo nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nelle zone pubbliche per l’allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nonchè, fino all’istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie, negli ambiti territoriali di caccia e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi).
L’indennizzo regionale è dovuto soltanto per danni riconducibili ai contesti territoriali tassativamente indicati dall’art. 59; direttive amministrative e prassi non possono estendere il diritto oltre tali limiti.
Da una parte, dell’assoggettamento del danneggiato agli oneri di allegazione e prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, impregiudicata in questa sede, perchè qui irrilevante, ogni questione sulla tipologia di responsabilità in concreto configurabile e, in particolar modo, sulla riconduzione di questa, per tutte le tipologie di danni da animali non domestici, alla previsione generale dell’art. 2043 c.c., o, almeno per alcune specie ed a quali condizioni, a quella dell’art. 2052 c.c.;
La tutela risarcitoria ordinaria richiede l’allegazione e la prova dei presupposti dell’illecito aquiliano; la Corte non decide in questa controversia se la responsabilità per danni da fauna selvatica debba ricondursi all’art. 2043 c.c. o, in specifiche ipotesi, all’art. 2052 c.c.
Da una parte, dell’assoggettamento del danneggiato agli oneri di allegazione e prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, impregiudicata in questa sede, perchè qui irrilevante, ogni questione sulla tipologia di responsabilità in concreto configurabile e, in particolar modo, sulla riconduzione di questa, per tutte le tipologie di danni da animali non domestici, alla previsione generale dell’art. 2043 c.c., o, almeno per alcune specie ed a quali condizioni, a quella dell’art. 2052 c.c.;
La sentenza lascia espressamente impregiudicata l’eventuale applicazione dell’art. 2052 c.c. a determinate specie e condizioni, non essendo tale questione necessaria per decidere la domanda indennitaria.
L.R. Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, art. 19
Pertanto, ove il meccanismo indennitario così previsto dalla legislazione regionale non possa operare, quand’anche per mancata adozione di indispensabili strumenti normativi complementari quali il piano faunistico-venatorio (di cui della suddetta L.R. n. 23 del 1998, art. 19), soccorre il proprietario la sola tutela risarcitoria.
La mancata adozione del piano faunistico-venatorio non trasforma né amplia il diritto all’indennizzo previsto per specifiche aree; quando il meccanismo indennitario non può operare, resta esperibile la tutela risarcitoria, purché ne ricorrano e siano provati i presupposti.
Invero, è chiara fin dall’inizio – e non potrebbe essere utilmente modificata in tal senso nel corso di causa, integrando essa una non consentita mutatio libelli per l’irredimibile inconciliabilità dei presupposti di fatto e di diritto delle due pretese – la prospettazione dell’odierno controricorrente – ed originario attore – della spettanza dell’indennizzo in quanto tale, a prescindere da qualunque profilo di responsabilità della Regione.
La domanda di indennizzo non può essere convertita nel corso del giudizio in domanda risarcitoria quando la diversa pretesa si fonda su presupposti di fatto e di diritto inconciliabili; la distinzione impedisce anche di sostituire in cassazione alla domanda originaria una tutela fondata sulla responsabilità.
La ricorrente articola tre mezzi di censura e, col primo, si duole di “violazione e falsa applicazione della L.R. 29 luglio 1998, n. 23, art. 59 – come modificato dalla L.R. 19 luglio 2000, n. 14, art. 9 e dalla L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 15, violazione degli artt. 3 e 4 disp. gen., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
La norma è riportata quale base processuale dei motivi di ricorso, ma la Corte non enuncia una specifica interpretazione dell’art. 360 c.p.c.
Col terzo motivo è infine dedotta “apparenza di motivazione, con vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 1 e art. 132 c.p.c., oltre che all’art. 118 disp. att. c.p.c.; violazione dell’art. 101 Cost., comma 2”;
L’art. 132 c.p.c. è richiamato nell’esposizione della censura sulla motivazione apparente; la decisione non sviluppa un autonomo principio interpretativo della disposizione.
Massime di principio
- Per i danni da fauna selvatica, la tutela indennitaria speciale prevista dalla legislazione regionale è distinta dalla tutela risarcitoria ordinaria: la prima opera nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge regionale, mentre la seconda richiede l’allegazione e la prova dei relativi presupposti e può assicurare il ristoro integrale.
- Quando la legge regionale circoscrive l’indennizzo per danni da fauna selvatica a specifici contesti territoriali, il diritto sorge soltanto se il danno è riferibile a uno di essi. L’assenza di strumenti attuativi, come un piano faunistico-venatorio, non amplia di per sé l’ambito dell’indennizzo.
- Direttive amministrative, atti generali di livello subordinato e prassi applicative non possono attribuire un indennizzo oltre i presupposti fissati dalla legge, né far sorgere un diritto in contrasto con la disciplina primaria.
- La domanda indennitaria, fondata su presupposti diversi dalla responsabilità per illecito, non può essere trasformata in corso di causa in domanda risarcitoria quando ciò comporti una mutatio libelli per l’inconciliabilità dei presupposti di fatto e di diritto; la tutela risarcitoria eventualmente spettante deve essere fatta valere separatamente.
- La mancata operatività del meccanismo indennitario non esclude in assoluto la tutela del danneggiato, ma lascia impregiudicata la possibilità di agire in via risarcitoria, provando tutti gli elementi richiesti per tale distinta forma di responsabilità.
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