Cassazione Civile, Sentenza n. 8384/2020 del 29/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Il proprietario di un’autovettura aveva chiesto alla Regione Abruzzo il risarcimento dei danni subiti dal veicolo in seguito alla collisione con un lupo su una strada dell’Abruzzo. La domanda era stata accolta dal Giudice di Pace di Teramo e la decisione era stata confermata dal Tribunale di L’Aquila con sentenza n. 781/2017, pubblicata il 19 dicembre 2017. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 9 della L. n. 157/1992 e dell’art. 2043 c.c., contestando di essere l’ente passivamente legittimato sul piano sostanziale e sostenendo che la responsabilità dovesse essere imputata all’ente cui fossero concretamente affidati i compiti di gestione della fauna, indicato nella Provincia. La Regione non ha invece formulato specifiche censure contro l’accertamento dei giudici di merito circa la sussistenza di una condotta colposa causalmente rilevante riferibile all’ente titolare delle funzioni di controllo e gestione nell’area dell’incidente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che per i danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette, ricompresi nel patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della L. n. 157/1992, trova applicazione il criterio di responsabilità dell’art. 2052 c.c., non quello dell’art. 2043 c.c. La Regione è il soggetto pubblico responsabile verso il danneggiato, perché esercita le funzioni normative e le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo, compresi i poteri sostitutivi, e si serve in senso pubblicistico del patrimonio faunistico per perseguire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La Regione può rivalersi nei confronti dell’ente al quale spettava in concreto adottare le misure omesse, ma nel caso concreto non aveva esercitato tale azione. La Corte ha inoltre precisato che il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra condotta dell’animale e danno e l’appartenenza dell’animale a una specie protetta; negli incidenti stradali deve anche dimostrare di avere adottato le cautele necessarie e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con particolare rigore quando la presenza di animali selvatici fosse segnalata o nota. La Regione può liberarsi provando il caso fortuito, ossia che la condotta dell’animale fosse autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile anche mediante le misure concretamente esigibili di gestione, controllo e protezione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in considerazione dell’oggettiva incertezza interpretativa.
Norme richiamate
art. 2052 c.c.
Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla “custodia”, ma) sulla stessa proprietà dell’animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell’uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall’animale deve rispondere il soggetto che dall’animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: “ubi commoda ibi et incommoda”; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell’utilità tratta dall’animale), con l’unica salvezza del caso fortuito.
La responsabilità per i danni causati dagli animali si fonda sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale e sull’utilità che ne trae il soggetto, non sull’effettiva custodia; il responsabile può liberarsi provando il caso fortuito. Il criterio si applica anche alla fauna selvatica protetta di proprietà pubblica, individuando nella Regione l’ente che se ne serve in senso pubblicistico.
art. 2054, comma 1, c.c.
E’ sufficiente in questa sede ribadire che l’attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 1 e quindi il conducente del veicolo ha l’onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell’incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
Nella domanda risarcitoria per collisione stradale con fauna selvatica, il conducente resta soggetto alla presunzione prevista dall’art. 2054, primo comma, c.c. e deve provare la dinamica dell’incidente e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova è valutata con particolare rigore nelle aree in cui la presenza di animali selvatici era segnalata o nota.
L. 11 febbraio 1992, n. 157
ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.
La fauna delle specie protette inclusa nel patrimonio indisponibile dello Stato è assoggettata, quanto alla tutela risarcitoria, al regime dell’art. 2052 c.c.; la Regione risponde verso il danneggiato in ragione delle funzioni di governo e gestione faunistica attribuitele, ferma la possibilità di rivalsa contro gli altri enti cui competevano in concreto le misure preventive.
art. 2043 c.c.
Nella specie non vi sono censure specifiche in ordine all’affermazione, operata dai giudici di merito, della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai danni subiti dall’attore, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell’area in cui è avvenuto l’incidente, onde, a fortiori, deve ritenersi senz’altro dimostrato il nesso causale tra la condotta dell’animale selvatico oggetto di proprietà pubblica e i suddetti danni.
La Corte non fonda la responsabilità in esame sul criterio generale dell’art. 2043 c.c., ma rileva che l’accertamento di merito della condotta colposa e del nesso causale non era stato specificamente censurato; la regola applicabile alla fauna protetta è quella oggettiva dell’art. 2052 c.c.
art. 2051 c.c.
La Regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell’animale selvatico (recte: che l’attore abbia già provato essere stato causato dalla condotta dell’animale selvatico appartenente a specie protetta e di proprietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell’incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
La Corte richiama, in analogia con l’elaborazione della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., una valutazione concreta dell’esigibilità delle misure preventive e di protezione. La Regione si libera solo dimostrando il caso fortuito secondo i criteri precisati per l’art. 2052 c.c., tenendo conto delle misure ragionevolmente adottabili e della tutela dell’ecosistema.
Massime di principio
- I danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette e ricompresi nel patrimonio indisponibile dello Stato sono regolati dall’art. 2052 c.c., poiché la responsabilità si fonda sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale per un’utilità, anche collettiva, e non presuppone la sua custodia materiale.
- Nei confronti del danneggiato risponde la Regione, quale ente cui competono le funzioni normative e quelle amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della gestione della fauna protetta, inclusi i poteri sostitutivi; l’eventuale riparto o delega di compiti ad altri enti rileva nei rapporti interni e può fondare la rivalsa della Regione, non escludere la sua responsabilità verso il danneggiato.
- Il danneggiato deve provare che il danno è stato causato dall’animale protetto, la dinamica del sinistro, il nesso causale e l’appartenenza dell’animale a una specie tutelata o comunque al patrimonio indisponibile dello Stato. Nel caso di incidente stradale, deve inoltre provare di avere adottato le cautele necessarie e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con particolare rigore se la presenza di fauna era segnalata o nota.
- La Regione può superare la responsabilità ex art. 2052 c.c. provando il caso fortuito: la condotta dell’animale deve essersi posta fuori dalla sua sfera di possibile controllo, quale causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, anche considerando le misure di gestione e protezione concretamente esigibili e compatibili con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
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