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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8394/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coltivatrice)

La controversia

La coltivatrice aveva chiesto al Tribunale di Roma di condannare l’ente pubblico, quale successore dell’organismo nazionale competente, al risarcimento del danno corrispondente al residuo premio comunitario per il tabacco raccolto nell’annata indicata come (OMISSIS). Il premio non era stato ottenuto perché l’ente aveva comunicato tardivamente i quantitativi massimi conferibili e la quota di produzione ammessa. Il Tribunale, con sentenza del 26 gennaio 2012, aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21 novembre 2016, aveva accolto l’appello dell’ente e rigettato la domanda per prescrizione quinquennale, qualificando la responsabilità come extracontrattuale. La coltivatrice ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione del legittimo affidamento e responsabilità dell’ente, sostenendo che il ritardo nell’attribuzione e nella comunicazione delle quote violasse i termini previsti dalla disciplina comunitaria e pregiudicasse la programmazione dell’attività produttiva. Con il secondo ha contestato la qualificazione extracontrattuale della responsabilità, deducendo che l’obbligo di comunicare tempestivamente la quota derivasse dalla legge e si inserisse in un rapporto qualificato instaurato dalla richiesta del contributo; ne conseguiva, secondo la ricorrente, l’applicazione della prescrizione decennale anziché di quella quinquennale. Con il terzo ha censurato il dies a quo della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla scadenza del termine previsto per la consegna dei certificati o attestati di quota, e non dalla tardiva informazione ricevuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché privo di interesse: la decisione d’appello era fondata sulla qualificazione extracontrattuale dell’illecito e sulla conseguente prescrizione quinquennale, non sulla negazione del legittimo affidamento. Ha accolto il secondo motivo, dando continuità al principio secondo cui l’obbligo di comunicare tempestivamente la quota ammessa al contributo è un’obbligazione di fonte legale, accessoria e strumentale all’obbligazione legale di pagamento del premio; il risarcimento derivante dal suo inadempimento è quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Il terzo motivo è rimasto assorbito, non essendo necessario esaminare il dies a quo dopo la cassazione della statuizione fondata sulla prescrizione quinquennale. La sentenza è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione, anche per le spese, affinché si attenga al principio indicato.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    L’obbligazione può nascere dal contratto, dalla legge o dal fatto illecito (art. 1173 c.c.).

    La Corte riconduce alla legge la fonte dell’obbligo dell’ente di comunicare tempestivamente la quota e del correlato rapporto obbligatorio con il produttore.

  • art. 1218 c.c.

    Pertanto, sia che si volesse qualificare l’obbligo di comunicazione a carico dell’AIMA come obbligo scaturente dalla legge, sia che lo si volesse qualificare come obbligazione accessoria di un obbligo scaturente dalla legge, la conseguenza giuridica sarebbe la medesima: e cioè che in ogni caso l’AIMA si sarebbe resa inadempiente ad una obbligazione di fonte legale avente ad oggetto un facere, ed il cui creditore è l’odierno ricorrente.

    L’omessa o tardiva comunicazione della quota integra inadempimento di un’obbligazione legale, sia che l’obbligo informativo sia considerato autonomo, sia che sia qualificato come accessorio all’obbligazione legale principale.

  • art. 2043 c.c.

    Esclusa pacificamente l’esistenza d’un contratto… occorre dunque stabilire se il pregiudizio lamentato… sia conseguenza dell’inadempimento d’una obbligazione scaturente dalla legge, ovvero della violazione di una regola di comune prudenza.

    In assenza di contratto, la qualificazione della responsabilità richiede di distinguere tra danno derivante dall’inadempimento di un’obbligazione legale e danno derivante dalla violazione del generale precetto del neminem laedere; nel caso in esame ricorre la prima ipotesi.

  • art. 2946 c.c.

    Pertanto il diritto al risarcimento del danno causato dall’inadempimento di quella obbligazione è soggetto al termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.

    Il diritto al risarcimento per l’inadempimento dell’obbligo legale di comunicazione della quota è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2947 c.c.

    L’obbligazione nascente dal contratto o dalla legge è soggetta ad un termine prescrizionale di dieci anni, salvo le eccezioni espressamente previste (art. 2946 c.c.); quella nascente dall’illecito è soggetta ad un termine di prescrizione di cinque anni, anche in questo caso con alcune eccezioni (art. 2947 c.c.).

    La prescrizione quinquennale riguarda l’obbligazione risarcitoria nascente da illecito; non si applica quando il danno deriva dall’inadempimento di un’obbligazione di fonte legale.

  • Regolamento (CE) n. 3477/92, art. 13

    E poichè, per quanto detto, l’art. 13 Reg. 3477/92 estendeva agli “attestati di quota” le norme dettate per i “certificati di coltivazione”, deve concludersi che tale sistema normativo avesse attribuito al coltivatore di tabacco un diritto soggettivo perfetto al rilascio dell’attestato di quota da parte della pubblica amministrazione.

    L’estensione agli attestati di quota delle regole sui certificati di coltivazione fonda un diritto soggettivo del produttore al rilascio dell’attestato da parte dell’amministrazione e, correlativamente, un obbligo legale dell’ente.

Massime di principio

  • Quando una disciplina legale attribuisce al privato il diritto al rilascio di un documento necessario per esercitare il diritto a una prestazione pubblica, l’obbligo dell’amministrazione di rilasciarlo tempestivamente può costituire un’obbligazione di fonte legale.
  • L’inadempimento di un’obbligazione accessoria, strumentale o esecutiva rispetto a un’obbligazione principale di fonte legale costituisce inadempimento di quest’ultima quando impedisce al creditore di conseguire l’utilità attesa.
  • Il diritto al risarcimento del danno causato dall’inadempimento di un’obbligazione di fonte legale è soggetto, salvo deroghe, alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. concerne invece il danno derivante da illecito extracontrattuale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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