Cassazione Civile, Sentenza n. 8404/2020 del 29/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il ricorrente, dapprima quale creditore solidale e poi anche quale erede del fratello, aveva promosso un’espropriazione immobiliare nei confronti del debitore. Nel 2014 il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato improcedibile la procedura con provvedimento divenuto definitivo. Nel 2016 i creditori procedenti avevano chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e la rifissazione della vendita dei beni pignorati, previa revoca dei provvedimenti contrari. Il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza; il creditore aveva proposto reclamo al collegio, rigettato dal Tribunale di Torre Annunziata, e successivamente appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 208/2016, pubblicata il 6 dicembre 2016. In cassazione il ricorrente ha formulato tre motivi, il cui contenuto specifico non è riportato nella decisione. La Corte ha rilevato, con carattere pregiudiziale e assorbente rispetto a tutti i motivi, che il provvedimento del giudice dell’esecuzione del 2016 non riguardava l’estinzione del processo esecutivo, ma respingeva la richiesta di riprendere una procedura già definitivamente dichiarata improcedibile. Tale provvedimento era impugnabile esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non con reclamo al collegio.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., rilevando d’ufficio l’inammissibilità dell’originario reclamo: il rimedio corretto contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione era l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e la domanda non poteva essere proposta nella forma scelta. La questione assorbente ha reso superfluo l’esame dei tre motivi di ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio d’appello, liquidate in euro 4.025,00 per ciascun controricorrente, e del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 per ciascun controricorrente, oltre a euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione in questione era impugnabile, dunque, esclusivamente mediante l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e non con reclamo al collegio, come invece lo stesso ricorrente dichiara di aver fatto.
I provvedimenti di chiusura anticipata del processo esecutivo non qualificabili come estinzione, e i successivi provvedimenti qui contestati, si impugnano con l’opposizione agli atti esecutivi, non con il reclamo al collegio.
art. 382, comma 3, c.p.c.
A tanto può e deve comunque provvedersi in questa sede, ai sensi del richiamato art. 382 c.p.c., comma 3.
La Corte di cassazione può rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione originaria e cassare senza rinvio la decisione quando la domanda non poteva essere proposta.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Secondo quanto è dato comprendere dall’esposizione dei fatti operata dal ricorrente (per quanto essa sia evidentemente lacunosa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il che comporterebbe, di per sè, un ulteriore profilo di inammissibilità dello stesso ricorso) e per quanto emerge dalla sentenza impugnata, con il provvedimento in discussione nella presente controversia (emesso in data 26 febbraio 2016) il giudice dell’esecuzione non aveva affatto dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, ai sensi degli artt. 629 c.p.c. e ss., nè aveva deciso in ordine ad una istanza di declaratoria di estinzione dello stesso, ma aveva semplicemente disatteso una istanza dei creditori procedenti volta ad ottenere la prosecuzione di un processo già definitivamente dichiarato in precedenza improcedibile (con diversa e autonoma ordinanza, emessa in data 10/16 settembre 2014).
Un’esposizione dei fatti lacunosa può integrare un ulteriore profilo d’inammissibilità del ricorso per cassazione; nella decisione tale rilievo è però formulato in via aggiuntiva, mentre la cassazione senza rinvio si fonda sull’inammissibilità dell’originario reclamo.
artt. 629 e ss. c.p.c.
Secondo quanto è dato comprendere dall’esposizione dei fatti operata dal ricorrente (per quanto essa sia evidentemente lacunosa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il che comporterebbe, di per sè, un ulteriore profilo di inammissibilità dello stesso ricorso) e per quanto emerge dalla sentenza impugnata, con il provvedimento in discussione nella presente controversia (emesso in data 26 febbraio 2016) il giudice dell’esecuzione non aveva affatto dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, ai sensi degli artt. 629 c.p.c. e ss., nè aveva deciso in ordine ad una istanza di declaratoria di estinzione dello stesso, ma aveva semplicemente disatteso una istanza dei creditori procedenti volta ad ottenere la prosecuzione di un processo già definitivamente dichiarato in precedenza improcedibile (con diversa e autonoma ordinanza, emessa in data 10/16 settembre 2014).
La Corte distingue il provvedimento che decide sull’estinzione del processo esecutivo ai sensi degli artt. 629 e seguenti da quello che respinge una richiesta di prosecuzione di un processo già dichiarato improcedibile: quest’ultimo non è una decisione sull’estinzione.
Massime di principio
- I provvedimenti di chiusura anticipata del processo esecutivo che non dichiarano l’estinzione in senso tecnico sono impugnabili esclusivamente mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; non è utilizzabile il reclamo al collegio previsto per le decisioni in materia di estinzione.
- Il provvedimento che respinge la richiesta di prosecuzione di un processo esecutivo già definitivamente dichiarato improcedibile non costituisce una decisione sull’estinzione del processo.
- La Corte di cassazione può rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., l’inammissibilità del rimedio originariamente proposto e cassare senza rinvio la decisione impugnata quando la domanda non poteva essere proposta.
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