Cassazione Civile, Sentenza n. 8393/2020 del 29/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (produttrice agricola)
La controversia
La ricorrente aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma l’agenzia pubblica, quale successore dell’organismo nazionale competente, deducendo l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in materia di quote di produzione del tabacco. L’agenzia avrebbe determinato e comunicato tardivamente, per il raccolto indicato nel testo come omissato, la quota di produzione ammessa al premio comunitario; per tale ritardo, una parte del prodotto sarebbe risultata eccedente la quota comunicata e non avrebbe beneficiato del premio. La ricorrente chiedeva il risarcimento, quantificato nel premio non percepito. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 901/2012, aveva accolto la domanda e liquidato Euro 4.365, oltre accessori. In appello, l’agenzia aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 988/2017 depositata il 14 febbraio 2017, pur riconoscendo la giurisdizione ordinaria, aveva qualificato la responsabilità come extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dichiarato maturata la prescrizione quinquennale. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha contestato la qualificazione extracontrattuale della responsabilità, sostenendo che il ritardo violava obblighi di fonte legale e che la fattispecie ricadeva nell’ambito degli artt. 1173 e 1218 c.c.; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 2935 c.c. per l’erronea individuazione del momento iniziale della prescrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, richiamando e facendo proprio il principio già affermato dalla sentenza n. 4153 del 2019. L’obbligo di comunicare tempestivamente la quota ammessa al contributo è un’obbligazione di fonte legale, direttamente o quale obbligazione accessoria e strumentale rispetto all’obbligazione legale di pagamento del premio; il suo inadempimento dà quindi luogo a responsabilità soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale dell’illecito aquiliano. Il secondo motivo, relativo al dies a quo della prescrizione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per la regolazione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1173 c.c.
L’obbligazione può nascere dal contratto, dalla legge o dal fatto illecito (art. 1173 c.c.).
La Corte richiama le fonti dell’obbligazione per ricondurre l’obbligo di comunicazione della quota al modello dell’obbligazione legale, anziché alla sola responsabilità da illecito aquiliano.
art. 1218 c.c.
Pertanto, sia che si volesse qualificare l’obbligo di comunicazione a carico dell’AIMA come obbligo scaturente dalla legge, sia che lo si volesse qualificare come obbligazione accessoria di un obbligo scaturente dalla legge, la conseguenza giuridica sarebbe la medesima: e cioè che in ogni caso l’AIMA si sarebbe resa inadempiente ad una obbligazione di fonte legale avente ad oggetto un facere, ed il cui creditore è l’odierno ricorrente.
La violazione dell’obbligo legale di comunicazione, autonomo o accessorio rispetto all’obbligo di pagamento del premio, configura inadempimento di un’obbligazione e fonda la responsabilità secondo il regime contrattuale.
art. 2043 c.c.
Esclusa pacificamente l’esistenza d’un contratto… occorre dunque stabilire se il pregiudizio lamentato… sia conseguenza dell’inadempimento d’una obbligazione scaturente dalla legge, ovvero della violazione di una regola di comune prudenza.
L’assenza di un contratto non comporta automaticamente la qualificazione aquiliana: occorre distinguere se il danno derivi dalla violazione di un’obbligazione legale oppure da una regola generale di prudenza. Nel caso, la Corte riconduce la fattispecie alla prima ipotesi.
art. 2946 c.c.
Pertanto il diritto al risarcimento del danno causato dall’inadempimento di quella obbligazione è soggetto al termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.
Il credito risarcitorio derivante dall’inadempimento dell’obbligo legale di comunicazione della quota è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 2947 c.c.
L’obbligazione nascente dal contratto o dalla legge è soggetta ad un termine prescrizionale di dieci anni, salvo le eccezioni espressamente previste (art. 2946 c.c.); quella nascente dall’illecito è soggetta ad un termine di prescrizione di cinque anni, anche in questo caso con alcune eccezioni (art. 2947 c.c.).
La prescrizione quinquennale si applica alle obbligazioni da fatto illecito; non si applica al danno che costituisce conseguenza dell’inadempimento di un’obbligazione di fonte legale.
art. 3 Regolamento CE n. 3477/1992
Espone che il termine decennale si sarebbe dovuto applicare in quanto la condotta colposa ascritta da esso attore alla p.a. consisteva non già nella violazione del generale precetto del neminem laedere, ma nella violazione di un obbligo di fonte legale: quello di comunicare tempestivamente ai produttori, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE 3477/92, “l’attestato di quota”, ovvero il documento in base al quale essi avrebbero potuto conoscere il quantitativo di produzione ammesso al beneficio del contributo comunitario
La disposizione è individuata come fonte dell’obbligo dell’organismo pubblico di comunicare tempestivamente l’attestato recante la quota ammessa al contributo; la violazione di tale obbligo integra inadempimento di fonte legale.
art. 9, commi 1 e 6, Regolamento CE n. 3477/1992
Tanto si desume dal combinato disposto dell’art. 9, comma 1, e comma 6, del Regolamento 3477/92, cit., ove si prescrive che il certificato contenga l’indicazione dell’“avente diritto”.
La disciplina del certificato di coltivazione, che identifica l’avente diritto, concorre a fondare il diritto soggettivo del coltivatore al rilascio della documentazione rilevante per la quota.
art. 13 Regolamento CE n. 3477/1992
E poichè, per quanto detto, l’art. 13 Reg. 3477/92 estendeva agli “attestati di quota” le norme dettate per i “certificati di coltivazione”, deve concludersi che tale sistema normativo avesse attribuito al coltivatore di tabacco un diritto soggettivo perfetto al rilascio dell’attestato di quota da parte della pubblica amministrazione.
L’estensione agli attestati di quota della disciplina dei certificati di coltivazione attribuisce al produttore un diritto soggettivo al rilascio dell’attestato da parte dell’autorità competente.
art. 6 Regolamento CE n. 2075/1992
l’erogazione concreta del premio avveniva col sistema del “contratto di coltivazione”, stipulato tra produttore ed impresa di trasformazione; in virtù di tale contratto, l’impresa di trasformazione versava al produttore un importo pari al tabacco da questi conferito; quindi l’organismo designato da ciascuno Stato membro (per l’Italia, l’AIMA) rimborsava all’impresa di trasformazione il relativo importo (art. 6 Regolamento (CE) del Consiglio 30.6.1992 n. 2075/92… in seguito abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007);
La disposizione è richiamata per descrivere il sistema di erogazione del premio e il ruolo dell’organismo pubblico nel rimborso all’impresa di trasformazione; la decisione qualifica comunque come legale l’obbligazione di pagamento del premio verso il produttore.
art. 9, comma 4, Regolamento CE n. 2075/1992
Questo sistema, nel quale il trasformatore del tabacco versava il premio comunitario al produttore per essere poi rimborsato dallo Stato, prevedeva tuttavia una variante: quella in cui lo Stato avesse preferito ripartire la produzione di tabacco consentita dal legislatore comunitario non già tra le imprese di trasformazione (e cioè per “quote di trasformazione”), ma direttamente tra i produttori (e cioè per “quote di produzione”: art, 9, comma 4, Regolamento n. 2075/92,cit.).
La disposizione è richiamata per individuare il sistema alternativo di ripartizione diretta delle quote tra i produttori, nel quale l’attestato di quota è rilasciato dall’autorità pubblica.
art. 13 Regolamento CE n. 3477/1992
In tal caso la normativa comunitaria prevedeva espressamente l’applicabilità agli “attestati di quota” della disciplina prevista per i “certificati di coltivazione” (art. 13 Reg. ult. cit.).
La disciplina dei certificati di coltivazione si applica agli attestati di quota, sostenendo il riconoscimento del diritto del coltivatore al rilascio tempestivo della documentazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il primo motivo denuncia errata qualificazione giuridica della responsabilità individuata a carico di controparte per il mancato rispetto dei termini di cui al Regolamento Cee 3478/92 come modificato dai successivi Regolamenti Cee 268/94 e 368/93 della Commissione; la corte territoriale avrebbe effettuato falsa ed errata applicazione dell’art. 2043 c.c. per avere qualificato la responsabilità extracontrattuale, anzichè contrattuale e/o da contratto e/o derivante dalla legge, nonchè violazione degli artt. 1173 e 1218 c.c. in riferimento all’art. 360 c.c., comma 1, n. 3.
La norma è indicata quale parametro processuale della censura di violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato accolto perché la responsabilità era stata erroneamente qualificata come aquiliana.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2935 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per errata individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione.
La disposizione è richiamata come parametro processuale del secondo motivo, che la Corte non ha esaminato perché assorbito dall’accoglimento del primo.
art. 2935 c.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2935 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per errata individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione.
La censura sul momento iniziale della prescrizione è stata assorbita; la Corte non ha quindi deciso nel merito l’interpretazione o l’applicazione dell’art. 2935 c.c.
Massime di principio
- Quando la normativa attribuisce al produttore un diritto soggettivo al premio comunitario, l’obbligo dell’autorità competente di comunicare tempestivamente la quota di produzione ammessa al contributo costituisce un’obbligazione di fonte legale.
- L’obbligo di comunicazione della quota, in quanto necessario e strumentale all’esercizio del diritto al premio, può essere qualificato come obbligazione accessoria o esecutiva dell’obbligazione legale principale; il suo inadempimento integra inadempimento di quest’ultima nella misura in cui impedisce al creditore di conseguirne l’utilità attesa.
- Il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell’obbligo legale di comunicare tempestivamente la quota di produzione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., e non alla prescrizione quinquennale prevista per la responsabilità da fatto illecito.
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