Cassazione Civile, Sentenza n. 8385/2020 del 29/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Il danneggiato ha chiesto alla Regione Abruzzo il risarcimento dei danni alla propria autovettura conseguenti alla collisione con un cervo, avvenuta in una località non indicata nel testo. Il Giudice di pace di Pescara ha accolto la domanda e il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 765/2017 pubblicata il 18 dicembre 2017, ha confermato la decisione. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, e dell’art. 2043 c.c., per avere il Tribunale individuato nella Regione l’ente passivamente legittimato sul piano sostanziale a rispondere dei danni da fauna selvatica. La Regione sosteneva che la responsabilità dovesse essere imputata all’ente cui erano state concretamente affidate le funzioni di gestione della fauna e del territorio, indicando la Provincia; non ha però censurato specificamente l’accertamento di una condotta colposa causalmente rilevante attribuita all’ente titolare delle funzioni di controllo e gestione nell’area, né ha esercitato un’azione di rivalsa contro la Provincia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti a specie protette e compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato si applica il criterio di responsabilità previsto dall’art. 2052 c.c., non quello generale dell’art. 2043 c.c. La Regione è il soggetto pubblico responsabile verso il danneggiato, poiché le spettano le funzioni normative e quelle amministrative di programmazione, coordinamento e controllo, inclusi i poteri sostitutivi, e quindi essa utilizza in senso pubblicistico il patrimonio faunistico per finalità collettive di tutela ambientale ed ecosistemica. Il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra condotta dell’animale e danno e l’appartenenza dell’animale a una specie protetta o comunque al patrimonio indisponibile statale; negli incidenti stradali deve inoltre dimostrare l’esatta dinamica e che il conducente abbia adottato le cautele esigibili e fatto tutto il possibile per evitare il danno, con particolare rigore ove la presenza di animali fosse segnalata o nota. La Regione può liberarsi provando il caso fortuito, ossia che la condotta dell’animale fosse imprevedibile o inevitabile anche mediante le misure concretamente esigibili di gestione, controllo e protezione, compatibili con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Gli eventuali profili di responsabilità di Province o altri enti incaricati rilevano nei rapporti interni: la Regione può agire in rivalsa, anche chiamando tali enti nel giudizio, ma non può opporli al danneggiato per escludere la propria responsabilità. Nel caso concreto, la Regione aveva contestato soltanto la propria individuazione quale responsabile sostanziale e non aveva impugnato l’accertamento della condotta colposa e del nesso causale compiuto dai giudici di merito; la decisione è stata quindi confermata. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per l’oggettiva incertezza interpretativa.
Norme richiamate
art. 2052 c.c.
Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell’art. 2052 c.c., non risulta, in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo.
L’art. 2052 c.c. si applica anche agli animali selvatici appartenenti a specie protette di proprietà pubblica: la responsabilità si fonda sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale, non sulla custodia materiale. Per la fauna protetta il soggetto pubblico che se ne serve in senso pubblicistico per finalità collettive è la Regione, che risponde salvo prova del caso fortuito.
art. 2043 c.c.
Un tale criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla “custodia”, ma) sulla stessa proprietà dell’animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell’uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall’animale deve rispondere il soggetto che dall’animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: “ubi commoda ibi et incommoda”; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell’utilità tratta dall’animale), con l’unica salvezza del caso fortuito.
La Corte supera, per i danni causati dalla fauna selvatica protetta, l’orientamento che ricondurrebbe la responsabilità esclusivamente all’art. 2043 c.c. e alla prova di una specifica condotta colposa dell’ente. La disposizione resta il riferimento per l’eventuale rivalsa della Regione contro l’ente delegato o comunque competente, rispetto al quale va provata la condotta colposa secondo i criteri ordinari.
art. 2054, primo comma, c.c.
E’ sufficiente in questa sede ribadire che l’attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 1 e quindi il conducente del veicolo ha l’onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell’incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
La responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c. non elimina l’onere gravante sul conducente ai sensi dell’art. 2054, primo comma, c.c. Nei sinistri con fauna selvatica il conducente deve provare la dinamica dell’incidente e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con valutazione particolarmente rigorosa quando la presenza di animali era segnalata o nota.
L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9
ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
Le disposizioni sulla tutela della fauna selvatica attribuiscono alla Regione funzioni normative e amministrative di programmazione, coordinamento e controllo, oltre a poteri sostitutivi. In ragione di tali funzioni, la Regione è il soggetto che utilizza in senso pubblicistico il patrimonio faunistico protetto e risponde verso il danneggiato secondo l’art. 2052 c.c.; l’eventuale riparto di compiti con altri enti rileva nei rapporti interni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La regione ricorrente censura la decisione impugnata in relazione alla propria individuazione come ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall’autovettura dell’attore, senza svolgere in realtà censure in ordine all’affermazione della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai suddetti danni, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell’area in cui è avvenuto l’incidente.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge investiva l’individuazione dell’ente responsabile sul piano sostanziale, ma non contestava l’accertamento di merito della condotta colposa causalmente rilevante. La Corte ha quindi deciso la questione giuridica dell’imputazione senza riaprire tale accertamento fattuale.
Massime di principio
- I danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette e compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato sono regolati dall’art. 2052 c.c.; la responsabilità non presuppone la custodia materiale dell’animale, ma si collega alla proprietà o all’utilizzazione dello stesso per trarne utilità.
- Nei confronti del danneggiato, il soggetto pubblico responsabile ai sensi dell’art. 2052 c.c. è la Regione, cui spettano le funzioni normative e le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della gestione della fauna protetta, nonché i poteri sostitutivi.
- Il danneggiato deve provare che il danno è stato causato dall’animale selvatico protetto, dimostrando la dinamica del sinistro, il nesso causale e l’appartenenza dell’animale a una specie protetta o comunque al patrimonio indisponibile dello Stato. Nei sinistri stradali deve inoltre allegare e provare la dinamica dalla quale risulti che il conducente ha adottato le cautele opportune e ha fatto tutto il possibile per evitare il danno; tale prova va valutata con particolare rigore se la presenza di animali era segnalata o nota.
- La Regione si libera dalla responsabilità provando il caso fortuito: deve dimostrare che la condotta dell’animale, pur essendo causa del danno, era imprevedibile o inevitabile anche adottando le misure più adeguate e diligenti concretamente esigibili di gestione, controllo e protezione dei terzi, purché compatibili con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
- L’eventuale attribuzione a Province o ad altri enti di compiti di gestione o di protezione non modifica il soggetto responsabile verso il danneggiato. La Regione può esercitare rivalsa, anche chiamando l’ente interessato nel giudizio, ma nella rivalsa deve provare secondo i criteri ordinari la condotta colposa dell’ente cui imputa l’omissione.
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