Cassazione Penale, Sentenza n. 453/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di scarcerazione per decorso dei termini massimi di custodia cautelare. Il ricorrente sosteneva che il titolo cautelare non poteva essere individuato nella sentenza di primo grado (che aveva riconosciuto l'aggravante del comma sesto dell'art. 416-bis) poiché la sentenza di appello che aveva modificato la posizione era stata parzialmente annullata dalla Corte di cassazione relativamente all'aggravante del comma sesto, con rinvio per nuovo giudizio; ne consegue, secondo il ricorrente, che la condanna definitiva sarebbe riferita solo ai commi primo e quarto dell'art. 416-bis (pena massima 20 anni) e che, quindi, sarebbe decorso il termine massimo di custodia cautelare e dovesse essere disposta la scarcerazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento con rinvio della sentenza di appello rispetto all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis non comporta l'eliminazione automatica di quella aggravante dall'addebito cautelare: l'aggravante è devoluta al giudice del rinvio e pertanto resta rilevante ai fini del titolo per la custodia cautelare fino a decisione definitiva. Ne discende l'applicazione del termine di custodia cautelare di sei anni previsto dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la richiesta di scarcerazione non può essere accolta. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha considerato che l'aggravante del comma sesto, essendo oggetto di annullamento con rinvio, resta addebitata ai fini cautelari fino a definitiva decisione del giudice del rinvio; dunque il reato da considerare per l'addebito cautelare comprende le aggravanti ancora pendenti.
art. 303, comma 4, cod. proc. pen.
Per il calcolo del termine massimo di custodia cautelare si applica il termine di sei anni quando il reato in addebito, tenuto conto delle aggravanti ancora rilevanti, giustifica tale durata; il titolo cautelare si determina in base all'addebito effettivo, non venendo modificato dall'annullamento con rinvio.
Sez. U, n. 24 del 05/07/2000, Rv. 216706 (giurisprudenza)
La giurisprudenza richiamata chiarisce che l'esclusione di un'aggravante nel giudizio di merito incide sul titolo cautelare solo se quell'esclusione si è stabilizzata (ad esempio non è stata impugnata); nel caso di prosecuzione del giudizio per accertare l'aggravante, l'addebito cautelare non viene modificato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (iscrizioni e comunicazioni).
Massime di principio
- L'annullamento con rinvio di una sentenza, relativo a una specifica aggravante, non comporta automaticamente la rimozione di tale aggravante dall'addebito cautelare: essa resta rilevante fino a pronuncia definitiva del giudice del rinvio.
- Per determinare i termini massimi della custodia cautelare ai sensi dell'art. 303 c.p.p. si deve fare riferimento al titolo cautelare così come addebitato, comprensivo delle aggravanti ancora pendenti o devolute, salvo che l'esclusione dell'aggravante sia divenuta definitiva e non impugnata.
- L'esclusione di un'aggravante nel giudizio di merito incide sul titolo cautelare solo quando tale esclusione è stabilizzata (ad esempio non impugnata); se il giudizio prosegue su quell'aggravante, il titolo cautelare rimane invariato.
- Quando esiste una complessa dinamica di sentenze (prime cure, appello, annullamento parziale con rinvio), occorre verificare con precisione quali parti della condanna sono diventate definitive e quali sono ancora oggetto di devoluzione al giudice del rinvio per determinare correttamente il termine di custodia cautelare.
- In dubbio, la pronuncia cautelare tende a preservare l'addebito fino a definitiva decisione di merito, per evitare che una pronuncia successiva sul punto determini effetti retroattivi sul titolo cautelare non stabilizzati.
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