Cassazione Civile, Ordinanza n. 22378/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soggetto pagatore)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di un assegno non trasferibile: una società assicuratrice aveva emesso un assegno intestato a un beneficiario determinato, lo aveva spedito con posta ordinaria e il titolo era poi stato pagato da Poste Italiane a persona diversa dal legittimo prenditore; a seguito della denuncia e del mancato esonero conseguente al pagamento, la società emittente aveva dovuto corrispondere nuovamente la somma. I giudici di merito avevano ritenuto responsabile Poste Italiane per negligente identificazione del presentatore e avevano rigettato l'appello. Con il ricorso per cassazione la società pagatrice ha dedotto: (1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, sostenendo che la responsabilità non potesse essere affermata se il presentatore esibiva un documento con i medesimi dati anagrafici del beneficiario; (2) violazione degli artt. 1176, comma 2, e 1992 c.c., censurando l'affermazione di negligenza per asserita insufficiente verifica dell'identità; (3) violazione degli artt. 83 d.P.R. n. 156/1973, 26 febbraio 2004, e 1227, comma 1, c.c., contestando la negazione del concorso di colpa del danneggiato per aver spedito l'assegno a mezzo posta ordinaria. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo, valorizzando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione dell'assegno con posta ordinaria costituisce antecedente necessario dell'evento dannoso e può integrare un concorso colposo del mittente, mentre la banca/poste negoziatrice può liberarsi provando di aver adempiuto con la diligenza richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché rivaluti la responsabilità di Poste Italiane alla luce del criterio della diligenza esigibile nella negoziazione dell'assegno non trasferibile e verifichi l'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella spedizione del titolo a mezzo posta.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736 del 1933
la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno da pagamento dell'assegno non trasferibile a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario può provare che l'inadempimento non le è imputabile, avendo assolto l'obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
il parametro di diligenza applicabile all'attività di identificazione del presentatore e al pagamento dell'assegno da parte dell'intermediario
richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla verifica dell'identità del prenditore; il testo non sviluppa ulteriormente una autonoma interpretazione
rileva ai fini dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella spedizione dell'assegno a mezzo posta
richiamato in relazione alle modalità di spedizione del titolo e al possibile concorso di colpa del mittente
D.M. 26 febbraio 2004
richiamato in relazione alle modalità di spedizione del titolo e al possibile concorso di colpa del mittente
la Corte esclude che la responsabilità dell'intermediario sia automatica per il solo fatto del pagamento, ammettendo invece la prova liberatoria dell'assenza di imputabilità dell'inadempimento
norma processuale che delimita i motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione
Massime di principio
- In tema di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario, l'intermediario chiamato a rispondere del danno non è responsabile in modo automatico per il solo fatto del pagamento, ma può liberarsi dimostrando di aver adempiuto con la diligenza richiesta nell'identificazione del presentatore.
- Ai fini della responsabilità per illegittimo pagamento del titolo, deve essere verificata l'imputabilità dell'inadempimento alla banca o all'intermediario secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., non potendo escludersi in astratto la prova liberatoria.
- La spedizione di un assegno a mezzo posta ordinaria costituisce antecedente causale dell'evento dannoso e può integrare un concorso colposo del mittente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., da apprezzare in concreto dal giudice di merito.
- L'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminato solo dopo avere accertato la responsabilità del soggetto pagatore o negoziatore del titolo, poiché il giudizio sul concorso presuppone la verifica dell'an e dell'imputabilità dell'inadempimento.
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