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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34288/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto in stato di sovraindebitamento aveva proposto un accordo di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3 del 2012. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda di omologa perché, a suo dire, il proponente non aveva correttamente indicato le percentuali di voto attribuibili ai creditori muniti di privilegio ipotecario ai fini del calcolo della maggioranza del 60%, necessario per l'approvazione dell'accordo. In reclamo il Tribunale aveva confermato la decisione, affermando che il credito prelatizio pagato integralmente ma con dilazione non poteva essere computato per l'intero nel voto, ma solo per la parte economicamente sacrificata dal ritardo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 111, comma 2, l. n. 3/2012 e dell'art. 55 l.fall., sostenendo che, se la proposta prevede il pagamento integrale del credito ipotecario, ancorché dilazionato, il diritto di voto del creditore prelatizio deve essere parametrato all'intero importo cristallizzato alla data della domanda, e non al differenziale tra tale importo e quello al termine della moratoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto anzitutto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualificando il decreto impugnato, nonostante la formula di "improcedibilità", come sostanziale diniego di omologazione idoneo a incidere su diritti soggettivi. Tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile nel merito ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., perché la decisione di merito si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui, negli accordi di composizione della crisi e nei piani del consumatore, la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi è ammessa anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito un diritto di voto commisurato alla perdita economica derivante dal ritardo. La Corte ha quindi confermato l'esito negativo per il debitore e lo ha condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge nella determinazione del voto dei creditori prelatizi.

  • art. 360-bis c.p.c.

    fonte dell'inammissibilità del ricorso, perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 111, comma 2, legge n. 3/2012

    richiamato per la regola sulla computabilità dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari ai fini delle maggioranze e per il diritto di voto dei creditori prelatizi pagati integralmente ma dilazionati.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    consente il ricorso straordinario solo per provvedimenti dotati di decisorietà e definitività; la Corte ha ritenuto tale requisito sussistente nel caso concreto.

  • art. 10, legge n. 3/2012

    richiamato quale fase di superamento del vaglio iniziale della proposta di accordo.

  • art. 11, comma 2, legge n. 3/2012

    disposizione posta a base del principio secondo cui i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, se destinati all'integrale pagamento, non si computano ai fini del raggiungimento delle maggioranze, salvo il diritto di voto correlato alla perdita economica da ritardo.

  • art. 55 l.fall.

    richiamato dal ricorrente come parametro interpretativo per sostenere la computabilità dell'intero credito nel diritto di voto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    base per l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, un provvedimento che, pur usando formule di improcedibilità o inammissibilità, sostanzialmente neghi l'omologazione dopo il vaglio della proposta e il contraddittorio sulle posizioni creditorie è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., perché ha carattere decisorio e definitivo.
  • Nei piani e negli accordi di composizione della crisi è possibile prevedere il pagamento integrale dei crediti prelatizi anche in forma dilazionata oltre il termine ordinario, ma a tali creditori deve essere riconosciuto un diritto di voto commisurato alla perdita economica derivante dal ritardo nel pagamento.
  • Ai fini del calcolo delle maggioranze richieste dalla legge sulla crisi da sovraindebitamento, i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca che siano destinati all'integrale soddisfacimento non sono computati per l'intero, ma solo secondo la parte che incide realmente sul sacrificio economico imposto dalla dilazione.
  • Se il provvedimento impugnato si conforma a un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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