Cassazione Penale, Sentenza n. 47298/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 17/11/2020 (parziale riforma del Tribunale di Pisa) con diversi motivi. Bertini deduce carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (si lamenta che non sono stati valutati elementi favorevoli: salute, difficoltà economiche, testimonianze che lo indicavano come "benefattore"). Del Pace e Casini articolano plurimi motivi: 1) violazione degli artt. 224, 225 e 229 c.p.p. e del diritto di difesa per presunta impossibilità di nominare un consulente tecnico di parte e per mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali; 2) violazione degli artt. 125 e 525 c.p.p. per presunta violazione del principio di immediatezza della decisione e per riunione in camera di consiglio anteriore all'udienza per le repliche; 3) vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità della relazione peritale (contraddittorietà nell'accettarne parti e nel rifiutarne altre); 4) violazione degli artt. 111 Cost., 225 e 525 c.p.p. per mancata possibilità di controdedurre sulle risultanze peritali; 5) insussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura (art. 644 c.p.) e inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese; 6) contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità per altro capo (D) e 7) erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento al capo C).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: il motivo di Bertini è aspecifico e non indica criticità adeguatamente circostanziate rispetto al diniego delle attenuanti generiche; i motivi di Del Pace e Casini relativi alla perizia e al diritto di difesa sono ritenuti manifestamente infondati in ragione dei verbali e dell'istruttoria (il perito aveva manifestato l'intenzione di iniziare, il Presidente invitò le parti a nominare consulenti e la mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni configura nullità a regime intermedio che va eccepita in tempo e non lo è stata); la Corte ha inoltre confermato che il Tribunale poteva disporre attività istruttorie integrative ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e che ciò non determina nullità automatica; la valutazione della motivazione dei giudici di merito circa l'attendibilità delle persone offese e degli elementi probatori è stata ritenuta coerente e non contraddittoria, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e sanzione equitativa a favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
richiamato in relazione al diritto della difesa a nominare consulenti tecnici; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio sia stato rispettato e che non sia stata impedita la nomina di consulenti di parte
invocato assieme agli artt. 224 e 229 per la tutela del diritto di difesa nelle operazioni peritali; la Corte ha valutato che le condizioni di contraddittorio previste sono state garantite
richiesto per la regolazione dei consulenti tecnici di parte; la mancata formale comunicazione non ha prodotto effetti invalidanti se non tempestivamente eccepita
richiamato nel quadro del principio di immediatezza della decisione; la Corte ha ricordato che il giudice può disporre attività integrative anche dopo la discussione, senza che ciò configuri automaticamente violazione
stabilisce che la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento; la Corte chiarisce che ciò non impedisce al giudice di adottare ordinanze per acquisire ulteriori mezzi di prova ex art. 507
consente al giudice, "terminata l'acquisizione delle prove", di disporre d'ufficio ulteriori mezzi istruttori; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale potere anche nell'assetto processuale concretosi nel caso
art. 178 comma 1 lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.
richiamati in tema di nullità a regime intermedio derivante dall'omessa comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali; la Corte ricorda che tali nullità devono essere eccepite tempestivamente o si perde la facoltà
norma sul reato di usura: i ricorrenti contestavano l'insussistenza della soglia usuraria; la Corte ha ritenuto che la valutazione degli elementi probatori e della perizia sia questione di merito non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni
richiamato in relazione all'onere di assoluzione in caso di dubbio; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato un dubbio tale da travolgere la valutazione di merito
art. 111 Cost.
invocato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti di giusto processo nel complesso procedimentale seguito
richiamato come base per la condanna alle spese processuali derivante dall'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca la correttezza della motivazione e il rispetto della legge processuale, ma non può rivedere la valutazione di merito sui fatti salvo la presenza di contraddizioni manifeste nella motivazione
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato riferendosi ai soli elementi ritenuti decisivi: non è necessario esaminare puntualmente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa, purché sia dato un congruo riferimento argomentativo
- L'omessa comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali configura nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado, altrimenti si perde il rimedio
- Il giudice può disporre d'ufficio integrazioni probatorie ai sensi dell'art. 507 c.p.p. anche dopo la discussione delle parti; tale potere non determina automaticamente nullità o violazione del principio di immediatezza, se la decisione è adeguatamente motivata
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice di merito ne valuta la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca con argomentazione penetrante e coerente
- I motivi di ricorso che consistono in una semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti o della valutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione se non evidenziano vizi di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione
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