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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47298/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 17/11/2020 (parziale riforma del Tribunale di Pisa) con diversi motivi. Bertini deduce carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (si lamenta che non sono stati valutati elementi favorevoli: salute, difficoltà economiche, testimonianze che lo indicavano come "benefattore"). Del Pace e Casini articolano plurimi motivi: 1) violazione degli artt. 224, 225 e 229 c.p.p. e del diritto di difesa per presunta impossibilità di nominare un consulente tecnico di parte e per mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali; 2) violazione degli artt. 125 e 525 c.p.p. per presunta violazione del principio di immediatezza della decisione e per riunione in camera di consiglio anteriore all'udienza per le repliche; 3) vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità della relazione peritale (contraddittorietà nell'accettarne parti e nel rifiutarne altre); 4) violazione degli artt. 111 Cost., 225 e 525 c.p.p. per mancata possibilità di controdedurre sulle risultanze peritali; 5) insussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura (art. 644 c.p.) e inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese; 6) contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità per altro capo (D) e 7) erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento al capo C).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: il motivo di Bertini è aspecifico e non indica criticità adeguatamente circostanziate rispetto al diniego delle attenuanti generiche; i motivi di Del Pace e Casini relativi alla perizia e al diritto di difesa sono ritenuti manifestamente infondati in ragione dei verbali e dell'istruttoria (il perito aveva manifestato l'intenzione di iniziare, il Presidente invitò le parti a nominare consulenti e la mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni configura nullità a regime intermedio che va eccepita in tempo e non lo è stata); la Corte ha inoltre confermato che il Tribunale poteva disporre attività istruttorie integrative ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e che ciò non determina nullità automatica; la valutazione della motivazione dei giudici di merito circa l'attendibilità delle persone offese e degli elementi probatori è stata ritenuta coerente e non contraddittoria, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e sanzione equitativa a favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 224 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al diritto della difesa a nominare consulenti tecnici; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio sia stato rispettato e che non sia stata impedita la nomina di consulenti di parte

  • art. 225 cod. proc. pen.

    invocato assieme agli artt. 224 e 229 per la tutela del diritto di difesa nelle operazioni peritali; la Corte ha valutato che le condizioni di contraddittorio previste sono state garantite

  • art. 229 cod. proc. pen.

    richiesto per la regolazione dei consulenti tecnici di parte; la mancata formale comunicazione non ha prodotto effetti invalidanti se non tempestivamente eccepita

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato nel quadro del principio di immediatezza della decisione; la Corte ha ricordato che il giudice può disporre attività integrative anche dopo la discussione, senza che ciò configuri automaticamente violazione

  • art. 525 cod. proc. pen.

    stabilisce che la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento; la Corte chiarisce che ciò non impedisce al giudice di adottare ordinanze per acquisire ulteriori mezzi di prova ex art. 507

  • art. 507 cod. proc. pen.

    consente al giudice, "terminata l'acquisizione delle prove", di disporre d'ufficio ulteriori mezzi istruttori; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale potere anche nell'assetto processuale concretosi nel caso

  • art. 178 comma 1 lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.

    richiamati in tema di nullità a regime intermedio derivante dall'omessa comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali; la Corte ricorda che tali nullità devono essere eccepite tempestivamente o si perde la facoltà

  • art. 644 cod. pen.

    norma sul reato di usura: i ricorrenti contestavano l'insussistenza della soglia usuraria; la Corte ha ritenuto che la valutazione degli elementi probatori e della perizia sia questione di merito non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione all'onere di assoluzione in caso di dubbio; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato un dubbio tale da travolgere la valutazione di merito

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti di giusto processo nel complesso procedimentale seguito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato come base per la condanna alle spese processuali derivante dall'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca la correttezza della motivazione e il rispetto della legge processuale, ma non può rivedere la valutazione di merito sui fatti salvo la presenza di contraddizioni manifeste nella motivazione
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato riferendosi ai soli elementi ritenuti decisivi: non è necessario esaminare puntualmente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa, purché sia dato un congruo riferimento argomentativo
  • L'omessa comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali configura nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado, altrimenti si perde il rimedio
  • Il giudice può disporre d'ufficio integrazioni probatorie ai sensi dell'art. 507 c.p.p. anche dopo la discussione delle parti; tale potere non determina automaticamente nullità o violazione del principio di immediatezza, se la decisione è adeguatamente motivata
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice di merito ne valuta la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca con argomentazione penetrante e coerente
  • I motivi di ricorso che consistono in una semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti o della valutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione se non evidenziano vizi di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione

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