Cassazione Penale, Sentenza n. 16126/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati assenti per il delitto di furto pluriaggravato (art. 625, n. 7 e 7-bis c.p.). Il motivo principale del ricorso è che, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, l'ultimo comma dell'art. 624 c.p. sottrae alla procedibilità a querela le ipotesi in cui sia contestata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7-bis (furto su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture pubbliche o in concessione), rendendo tale fattispecie procedibile d'ufficio. Inoltre il Procuratore Generale ha sostenuto di avere interesse concreto ad impugnare perché la qualificazione della pronuncia (non doversi procedere per mancata conoscenza del procedimento versus per mancanza di querela) comporta differenti conseguenze processuali: la prima consente la riapertura del processo se gli imputati vengono reperiti in tempo, mentre la seconda, se resa irrevocabile, precluderebbe un nuovo giudizio per il principio ne bis in idem.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto che il Procuratore Generale avesse interesse concreto ad impugnare la sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti di imputati assenti per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 420-quater c.p.p. Ha rilevato altresì la nullità della decisione per mancata possibilità di interloquire delle parti, richiamando la giurisprudenza di legittimità (sentenza Angelucci). Sostanzialmente la Corte ha dato ragione al motivo principale: l'ultimo comma dell'art. 624 c.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, esclude la procedibilità a querela quando è contestata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7-bis, rendendo il fatto procedibile d'ufficio. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio davanti a diversa composizione.
Norme richiamate
L'ultimo comma, come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, sottrae dalla procedibilità a querela le ipotesi in cui sia contestata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7-bis; quindi il relativo furto è procedibile d'ufficio.
Aggravante relativa all'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede; contestata nella sentenza impugnata.
Aggravante che riguarda il furto di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate a servizi pubblici o in concessione; la Corte ha ritenuto che la sua contestazione renda il reato procedibile d'ufficio in base alla modifica normativa.
Ha modificato l'art. 624 c.p. incidendo sulla procedibilità delle fattispecie di furto aggravato dall'art. 625 n. 7-bis, trasformandole in procedibili d'ufficio.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Regola la sospensione del giudizio per irreperibilità degli imputati e la conseguente pronuncia; la Corte distingue le ipotesi disciplinate da questa norma rispetto a quelle di non doversi procedere per carenza di querela.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Il principio secondo cui l'impugnazione del Pubblico Ministero deve essere sorretta da interesse concreto e attuale; la Corte ha ritenuto sussistente tale interesse nel caso di specie.
Richiamato in relazione al principio ne bis in idem, che impedirebbe un nuovo giudizio se la sentenza di non doversi procedere divenisse irrevocabile per carenza di querela.
Richiamato in relazione ai termini entro i quali gli imputati reperiti possono essere nuovamente sottoposti a processo dopo una pronuncia di non doversi procedere per mancata conoscenza.
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma che consente il rinvio per nuovo giudizio in diversa persona fisica; utilizzata per il rinvio disposto dalla Corte.
Richiamato in quanto inapplicabile dopo l'apertura del dibattimento per giustificare la sentenza resa senza interloquire; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che impedisce l'applicazione in tali ipotesi.
Sentenza Sezioni Unite "Angelucci" (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001)
Principio secondo cui la decisione di non doversi procedere resa dopo l'apertura del dibattimento senza consentire alle parti di interloquire è affetta da nullità; la Corte ha applicato questo principio.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n. 150/2022, il furto aggravato dall'art. 625 n. 7-bis è procedibile d'ufficio: la presenza di tale aggravante esclude la procedibilità a querela prevista per il furto comune.
- Il Procuratore della Repubblica ha interesse concreto ad impugnare una sentenza di non doversi procedere pronunciata nei confronti di imputati assenti quando la pronuncia potrebbe precludere definitivamente la riassunzione del processo (ne bis in idem).
- Una pronuncia di non doversi procedere resa senza aver messo le parti in condizione di interloquire dopo l'apertura del dibattimento è viziata da nullità secondo la giurisprudenza di legittimità e può portare all'annullamento in Cassazione.
- Se il Tribunale qualifica la causa di non procedibilità come derivante da mancata querela, la decisione può essere definitiva e impedire un nuovo processo; se invece è per mancata conoscenza del procedimento da parte degli imputati assenti, il processo può essere riaperto se gli imputati vengono reperiti nei termini di legge.
- In casi analoghi è opportuno che il giudice verifichi attentamente la natura della procedibilità (querela vs. procedibilità d'ufficio) e, quando rilevanti modifiche legislative incidono sulla procedibilità, motivi espressamente l'applicazione della normativa aggiornata.
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