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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19894/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) nullità del decreto di giudizio immediato per presunta contraddittorietà tra la decisione del G.I.P. in sede di convalida (che avrebbe escluso l'evidenza della prova) e il successivo decreto di giudizio immediato adottato da diverso G.I.P.; (2) mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla configurabilità del reato di estorsione, con l'affermazione che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state travisate circa le frasi minacciose attribuite al Frasca; (3) errata applicazione della legge penale per doppia imputazione (art. 640 e art. 629 c.p.) rispetto a un'unica condotta, con particolare doglianza sulla presunta mancanza dell'elemento della minaccia per il reato di estorsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul decreto di giudizio immediato, richiamando il principio consolidato secondo cui il provvedimento del G.I.P. che dispone il giudizio immediato è endoprocessuale e non sindacabile in cassazione, salvo nullità che incidano sui diritti di difesa (es. mancanza di valido interrogatorio o invito a comparire). Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per essere, nella sostanza, una rilettura di merito delle prove (valutazione delle dichiarazioni della persona offesa) non consentita in sede di legittimità. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, ritenendo congruente la motivazione della Corte territoriale che ha distinto le condotte fraudolente da quelle minacciose e perentorie integranti sia la truffa che l'estorsione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro tremila alla Cassa delle ammende. Sentenza pronunciata il 18/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiamata dalla Corte come riferimento alle ipotesi di nullità relative al mancato intervento dell'imputato; la Corte osserva che la violazione di norme procedurali che incidono sull'intervento dell'imputato può integrare nullità rilevante, ma tale fattispecie non era presente nel caso.

  • art. 180 c.p.p.

    citato insieme all'art. 178 come norma sanzionante la nullità di atti quando è violato il diritto di intervento dell'imputato; la Corte esclude la sussistenza di tale nullità nella fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    richiamato come reato contestato all'imputato; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento della minaccia e la perentorietà delle condotte, motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.

  • art. 640 c.p. (truffa)

    richiamato come reato contestato all'imputato; la Corte territoriale ha ricostruito un modus operandi con atti fraudolenti (anche uso di documenti falsi) distinti dalle condotte minacciose, giustificando la doppia imputazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    citata in relazione alla disciplina del versamento alla Cassa delle ammende e al principio che consente di irrogare tale somma anche quando non si ravvisa colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il decreto che dispone il giudizio immediato è, in linea di principio, un provvedimento endoprocessuale non sindacabile in Cassazione: le censure contro di esso vanno rivolte entro i rimedi previsti e non mediante ricorso per cassazione, salvo che ricorra una nullità che abbia leso concretamente il diritto di difesa (es. assenza dell'interrogatorio o dell'invito a comparire).
  • Le contestazioni sulla valutazione delle prove (in particolare accuse di travisamento delle dichiarazioni della vittima) costituiscono, di norma, questioni di merito e non sono ammissibili in sede di legittimità, salvo errori logico-giuridici evidenti nella motivazione.
  • Per la sussistenza dell'estorsione è necessario l'elemento soggettivo della minaccia; tuttavia, la qualificazione come estorsione o truffa dipende dalla ricostruzione fattuale del modus operandi: se la condotta si evolve in richieste accompagnate da minacce perentorie, può sussistere il reato di estorsione anche se inizialmente vi erano condotte fraudolente.
  • La Corte d'appello, quando fornisce una motivazione congrua e coerente sulla dinamica dei fatti e sul contenuto delle dichiarazioni delle parti/offesi, vede il suo apprezzamento non sindacabile in Cassazione se si tratta di valutazioni di fatto ben motivate.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, nel rispetto dei criteri costituzionali, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende determinata in via equitativa.

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