Cassazione Penale, Sentenza n. 24037/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere. La difesa ha fondato la richiesta sulla presunta "novità" determinata dall'assoluzione dal reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e sul decorso del tempo dall'applicazione della misura, sostenendo che tale assoluzione abbia significativamente ridimensionato il quadro cautelare originario, rendendo ingiustificato il mantenimento della custodia cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato l'elemento di novità indicato dalla difesa e lo avesse valutato come intrinsecamente inidoneo a modificare il quadro cautelare, dato che la pena risultante dopo i due gradi di giudizio rimaneva severa (oltre nove anni di reclusione). È stato altresì ribadito che il mero decorso del tempo non giustifica da solo l'attenuazione della misura cautelare se non è accompagnato da elementi circostanziali significativi. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
L'assoluzione dal reato associativo ex art. 74 è stata considerata elemento rilevante ma non automaticamente idoneo a mutare il quadro cautelare; la riduzione dell'imputazione deve comunque essere valutata rispetto alla gravità complessiva della pena residua e alla valutazione della pericolosità.
Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Prevede l'obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario circa le decisioni rilevanti sulla situazione detentiva; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento per gli adempimenti consequenziali.
Massime di principio
- L'assoluzione o la parziale esclusione di talune imputazioni può ridimensionare il quadro accusatorio, ma non determina automaticamente la revoca o la sostituzione della misura cautelare se permangono reati o una pena complessiva ancora significativa.
- Il mero decorso del tempo durante la carcerazione (il cosiddetto "tempo silente") non è, di per sé, motivo sufficiente per attenuare o revocare la custodia cautelare: occorrono elementi circostanziali e probatori che dimostrino una ridotta pericolosità o un mutamento delle condizioni che giustificano la cautela.
- In sede di impugnazione è necessario contestare specificamente la razionalità, la completezza o l'eventuale contraddittorietà della motivazione del giudice: affermazioni generiche sulla carenza motivazionale sono insufficienti se non indicano i punti e le ragioni per cui la decisione sarebbe illogica o carente.
- Il giudice deve valutare la tipologia del reato residuo, le modalità contestate, la risalenza del fatto e la pena complessiva per decidere sulla proporzionalità della misura: una pena ancora elevata favorisce il mantenimento della custodia cautelare.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare è utile produrre elementi nuovi e concreti (es. scriminanti emerse, prova di ravvedimento, cambiamento delle condizioni personali o misure alternative efficaci) e dimostrare come tali elementi incidano sulla valutazione della pericolosità e della proporzionalità della pena.
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