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Ordinanza

Ordinanza n. 124/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina comunale di indizione o definizione della procedura di reclutamento mediante utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determina del Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, Personale, SUAP del Comune di Melito di Porto Salvo, oltre agli atti connessi, presupposti e consequenziali. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda una procedura di reclutamento riservata ai soggetti idonei collocati in graduatorie in corso di validità, approvate da altri enti appartenenti al Comparto Funzioni Locali, all’esito di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato aventi identico profilo professionale. La ricorrente risultava invece inserita nell’elenco degli “idonei all’assunzione” approvato dalla Provincia di Monza-Brianza ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 80/2021. Il Comune ha contestato in giudizio la pretesa cautelare; le ulteriori questioni di rito sollevate dalla difesa comunale sono state riservate alla fase di merito.

La decisione

Il TAR, dichiarando di ritenere sussistenti giurisdizione e competenza e procedendo con il sommario esame proprio della fase cautelare, ha rigettato la domanda di sospensione per difetto del necessario fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che la procedura comunale fosse limitata a soggetti inseriti in vere e proprie graduatorie vigenti, formate all’esito di selezioni pubbliche comparative. Tale requisito non appariva posseduto dalla ricorrente, poiché l’elenco provinciale nel quale era inserita, formato ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 80/2021, non era prima facie qualificabile come graduatoria: era stato predisposto all’esito di selezioni prive di valore comparativo e recava l’indicazione di “idonei all’assunzione”. Le questioni di rito sollevate dal Comune sono state rinviate all’esame di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris.

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 80/2021

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’elenco degli idonei all’assunzione nel quale risultava inserita la ricorrente; il TAR ha ritenuto che tale elenco, formato all’esito di selezioni prive di valore comparativo, non fosse qualificabile prima facie come graduatoria.

Massime di principio

  • In una procedura di reclutamento riservata a soggetti collocati in graduatorie vigenti formate all’esito di pubbliche selezioni comparative, l’inserimento in un mero elenco di idonei all’assunzione, predisposto all’esito di selezioni prive di valore comparativo, non integra prima facie il requisito della collocazione in graduatoria.
  • Ai fini della tutela cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando, sulla base di un sommario esame, il candidato non dimostri il possesso del requisito soggettivo espressamente richiesto dall’avviso di reclutamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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