Sentenza n. 2318/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e dell’area di sedime, con applicazione di una sanzione pecuniaria di 15.000 euro, nonché ordinanza di demolizione presupposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di due manufatti realizzati senza permesso di costruire e contro la sanzione pecuniaria. Ha dedotto, anzitutto, l’irregolare o inesistente notifica dell’ordinanza di demolizione, consegnata al genero anziché personalmente a lei, sostenendo che il destinatario della consegna non convivesse con lei e risiedesse stabilmente in altro Comune. Ha inoltre contestato la mancata notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza, la non attendibilità del sopralluogo e l’assenza di prova dell’effettiva verifica della permanenza degli abusi, anche perché l’area era recintata e il personale comunale non avrebbe potuto accedervi. Ha lamentato, infine, la tardiva produzione in giudizio della documentazione relativa al sopralluogo e sostenuto che, in mancanza di una valida notifica dell’ordine di demolizione e di un accertamento formale dell’inottemperanza nel termine di novanta giorni, mancassero i presupposti per l’acquisizione gratuita del bene. L’utilità perseguita sarebbe stata il recupero del termine per ottemperare spontaneamente all’ordine demolitorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla notifica dell’ordine di demolizione, ha ritenuto valida la consegna al genero, quale affine e persona di famiglia ai sensi dell’art. 139 c.p.c., anche in assenza di convivenza, purché la consegna sia avvenuta nel luogo di residenza o domicilio della destinataria. La stabile residenza del genero in altro Comune non è stata ritenuta decisiva, poiché l’appellante non ha smentito che il luogo di ricezione fosse quello della propria residenza o domicilio. In ogni caso, la proposizione del ricorso ha dimostrato la conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo della notificazione, impedendo la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Quanto alle censure sull’inottemperanza, il Collegio ha rilevato che la stessa appellante aveva ammesso la mancata demolizione dei manufatti e non aveva contestato né la loro abusività né la loro permanenza in loco. Tale ammissione rende superflua la dimostrazione dell’esistenza di un formale verbale di accertamento dell’inottemperanza: è sufficiente che il provvedimento di acquisizione dia atto della mancata rimozione degli abusi. Di conseguenza, è stata ritenuta irrilevante anche la censura sulla tardività del deposito della documentazione relativa al sopralluogo. Le spese dell’appello sono state compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione; nel caso concreto, la validità della notifica dell’ordine e l’ammissione della mancata demolizione hanno consentito di ritenere integrati i presupposti dell’acquisizione.
Disciplina la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario; il Collegio lo richiama in coordinamento con l’art. 139 c.p.c.
La notificazione può essere eseguita, nel luogo di residenza o domicilio del destinatario, mediante consegna a una persona di famiglia; il requisito della convivenza non è indispensabile quando sussista un vincolo di parentela o affinità idoneo a fondare la presunzione di consegna dell’atto al destinatario.
La nullità della notificazione non può essere pronunciata quando l’atto ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato; la proposizione del ricorso contro l’atto dimostra la conoscenza dello stesso e il raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- Ai fini della notificazione prevista dall’art. 139 c.p.c., la consegna dell’atto a una persona di famiglia è valida anche in assenza di convivenza, purché esista un rapporto di parentela o affinità idoneo a giustificare la presunzione che l’atto sia consegnato al destinatario e la consegna avvenga nel luogo di residenza o domicilio di quest’ultimo.
- La stabile residenza del familiare o affine consegnatario in un diverso Comune non determina, di per sé, la nullità della notificazione, se la consegna è avvenuta nel luogo di residenza o domicilio del destinatario e tale circostanza non è adeguatamente contestata o provata in senso contrario.
- La proposizione del ricorso contro il provvedimento notificato dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione e preclude la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando il destinatario deduca irregolarità della relata.
- Quando il destinatario ammette la mancata demolizione delle opere abusive e non contesta né l’abusività delle opere né la loro permanenza, l’amministrazione può fondare il provvedimento di acquisizione anche sull’attestazione contenuta nello stesso provvedimento circa la mancata rimozione, senza che sia decisiva la produzione di un autonomo verbale formale di accertamento dell’inottemperanza.
- La contestazione della tardività della produzione documentale relativa al sopralluogo è irrilevante quando, per effetto dell’ammissione della mancata ottemperanza, tale documentazione non risulti necessaria ai fini della decisione.
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