Cassazione Penale, Ordinanza n. 18878/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio di appello mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., ottenendo la rideterminazione della pena nella misura concordata e la conferma del resto della sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità, sia sulla congruità del trattamento sanzionatorio, sia sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte osserva però che, avendo l'imputato concordato una nuova pena e rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, non sono più deducibili in cassazione censure rivolte ai capi o punti della decisione coperti dalla rinuncia. Inoltre, i vizi relativi alla determinazione della pena non sono deducibili avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, salvo il caso di pena illegale, qui escluso.
Norme richiamate
La sentenza di appello resa all'esito del concordato tra le parti limita il sindacato di legittimità ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
La Corte può dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti.
La mancata applicazione della causa di non punibilità non è sindacabile nel ricorso proposto contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, se la censura investe motivi rinunciati.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le doglianze che ripropongano motivi ai quali la parte abbia rinunciato nell'accordo.
- La natura consensuale e deflattiva del concordato in appello restringe il perimetro del controllo di legittimità ai soli punti non coperti dalla rinuncia espressa o implicita.
- Le censure sulla congruità della pena non sono deducibili in cassazione contro la sentenza resa all'esito del concordato, salvo il caso eccezionale di pena illegale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, il giudice provvede de plano e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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