Cassazione Penale, Sentenza n. 12903/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falsità in certificazioni. Il ricorrente contestava: a) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter lett. b) D.lgs. n. 286/1998 (operare a fine di profitto), sostenendo che non vi fosse "ingiusto profitto" poiché il compenso non era superiore a quello delle pratiche lecite; b) il computo delle aggravanti di cui all'art. 12, comma 3 e 3-bis (lett. d) per i capi B9, B11, B12), deducendo che la Corte aveva ritenuto duplici ipotesi aggravanti (concorso di tre o più persone e uso di documenti contraffatti) quando i documenti erano dichiarazioni di ospitalità rese consapevolmente e non contraffatte.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha confermato la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3-ter (fine di profitto), ritenendo legittima l'interpretazione che include l'utilità economico-patrimoniale anche se il compenso non era maggiore rispetto a quello per pratiche lecite. Ha invece annullato, senza rinvio, l'aggravante per l'utilizzo di documenti contraffatti (art. 12, comma 3 lett. d) e l'applicazione dell'art. 12, comma 3-bis) limitatamente ai capi B9, B11 e B12, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2022 che ha cancellato quella parte della lett. d). Ha altresì disposto che la falsità documentale rimanga perseguibile come reato autonomo (artt. 48 e 479 c.p.) per gli episodi in cui effettivamente sussista. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena secondo le indicazioni costituzionali; per il resto il ricorso è respinto.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 12
comma 3; comma 3-ter lett. b); comma 3 lett. d); comma 3-bis
L'aggravante del comma 3-ter (fine di profitto) è intesa come utilità economico-patrimoniale e rileva l'intento di ricavarne vantaggio, non la concreta maggiorazione del compenso. La lett. d) (concorso di più persone, uso di documenti contraffatti o servizi internazionali di trasporto) contiene ipotesi alternative: ciascuna va valutata autonomamente; però la parte della lett. d) relativa all'utilizzo di documenti contraffatti o ai servizi internazionali è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte indicata, con conseguente esclusione di tale aggravante e del conseguente 3-bis per le ipotesi interessate.
Le condotte di falsità in certificazioni possono costituire reato autonomo perseguibile separatamente rispetto al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; quando accertate, vanno sanzionate secondo le norme del codice penale.
Corte costituzionale, sentenza n. 63/2022
Ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art. 12, comma 3 lett. d) che prevede un sensibile aumento di pena per l'uso di servizi internazionali di trasporto e per l'utilizzo di documenti contraffatti o illecitamente ottenuti, richiedendo che tali condotte ricadano nella fattispecie base salvo diverso concorso di reati (es. falsità documentale). Questa pronuncia impone l'adeguamento d'ufficio del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- L'aggravante per "fine di profitto" (art. 12, comma 3-ter) si valuta sul piano intenzionale: rileva l'obiettivo di ottenere utilità economica, non la maggiore entità del compenso rispetto a pratiche lecite.
- Le ipotesi contenute nella stessa lettera di un articolo che sono collegate da "o/ovvero" vanno valutate come alternative autonome; solo le ipotesi effettivamente provate possono essere conteggiate come aggravanti.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2022, l'utilizzo di documenti contraffatti o l'uso di servizi internazionali non può automaticamente comportare l'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 lett. d) quando ciò determini una sproporzione normativa: tali condotte possono rientrare nella fattispecie base o costituire reati autonomi di falsità se provate.
- In presenza di condotte che integrano sia reati contro l'ordine pubblico dell'immigrazione sia falsità documentale, è necessario distinguere e, se accertata, punire la falsità come reato autonomo oltre al reato di favoreggiamento, evitando duplicazioni ingiustificate di aggravanti.
- Se la Corte di legittimità o la Consulta modifica/incide sulla disciplina di un'aggravante, il giudice di merito deve adeguare d'ufficio il trattamento sanzionatorio e, se necessario, rideterminare la pena con rinvio.
- Nel valutare l'aggravante di profitto, il mero ricevimento di compensi non è automaticamente escluso: conta la finalità dell'agente e la connessione tra condotta illecita e ottenimento di utilità economica.
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