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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15690/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando maggiori Irpef, Irap e Iva sulla base di un pvc della Polizia tributaria che aveva rilevato prelevamenti e versamenti non giustificati su rapporti bancari, ritenuti sintomatici di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo, in sostanza, che dopo la contestazione del contribuente gravasse sull'Amministrazione l'onere di fornire prova ulteriore degli assunti posti a base dell'accertamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di considerare che le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di maggiori redditi e che, quindi, una volta provati i versamenti, spettava al contribuente dimostrarne l'estraneità ai fatti imponibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha precisato che, in tema di imposte sui redditi, le risultanze dei conti correnti integrano una presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, tale efficacia presuntiva per i prelevamenti opera solo per i titolari di reddito d'impresa, mentre i versamenti sono rilevanti per tutti i contribuenti. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva già assolto il proprio onere probatorio dimostrando i versamenti bancari; spettava dunque al contribuente provare in modo analitico la diversa provenienza delle somme e la loro non imponibilità. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari

    Le movimentazioni bancarie, in particolare i versamenti, consentono all'Amministrazione di presumere l'esistenza di maggiori redditi imponibili; il contribuente può vincere la presunzione solo fornendo prova contraria analitica.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    violazione e falsa applicazione

    È richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo fondato anche su elementi presuntivi desunti dalle indagini finanziarie.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2

    Conferma l'applicabilità della presunzione bancaria alla generalità dei contribuenti ai fini dell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    È la norma processuale invocata per censurare la decisione di merito che avrebbe mal applicato la disciplina delle presunzioni bancarie.

  • Corte cost. n. 228 del 2014

    Ha inciso sulla disciplina dei prelevamenti, limitandone la valenza presuntiva ai soli titolari di reddito d'impresa, ma non ha eliminato la presunzione relativa riferita ai versamenti bancari.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, i versamenti su conto corrente costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito imponibile per tutti i contribuenti.
  • Quando l'Ufficio dimostra l'esistenza di versamenti bancari non giustificati, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare in modo analitico la provenienza delle somme e la loro irrilevanza fiscale.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione sui prelevamenti bancari non opera più nei confronti dei professionisti e lavoratori autonomi, mentre resta ferma per i soli imprenditori.
  • Il giudice di merito viola la disciplina delle presunzioni legali se pretende dall'Amministrazione una prova ulteriore, una volta che siano state provate le movimentazioni bancarie rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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