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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13727/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata dal datore di lavoro su somme corrisposte a cinque dipendenti in esecuzione di sentenze del giudice del lavoro che avevano riconosciuto il diritto a percepire importi per il mancato godimento di riposi giornalieri e settimanali. I contribuenti sostenevano che tali somme avessero natura risarcitoria e non retributiva, e quindi non dovessero essere assoggettate a IRPEF. Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione era stato annullato in appello dalla CTR, che aveva accolto la domanda di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 24 R.D.L. n. 1918 del 1937, in combinato disposto con l'art. 82 d.P.R. n. 597 del 1973, l'art. 42 d.P.R. n. 601 del 1973 e l'art. 6 d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che le somme corrisposte per il mancato godimento di riposi settimanali e giornalieri costituiscono comunque attribuzioni patrimoniali dipendenti dal rapporto di lavoro e sono quindi imponibili ai fini IRPEF.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato un orientamento già consolidato in materia di indennità sostitutiva del riposo settimanale, equiparata all'indennità per ferie non godute, secondo cui tali somme sono soggette a tassazione perché hanno carattere retributivo in quanto corrispettivo dell'attività lavorativa svolta nel periodo che sarebbe dovuto essere destinato al riposo; inoltre, anche un eventuale profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità alla nozione ampia di reddito di lavoro dipendente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originaria domanda di rimborso dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre i contribuenti intimati sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione di legge

    è il parametro processuale utilizzato per denunciare l'errore di diritto della sentenza impugnata

  • art. 24 R.D.L. n. 1918 del 1937

    richiamato dall'Agenzia quale base normativa dell'imposizione delle somme in questione

  • art. 82 d.P.R. n. 597 del 1973

    richiamato in combinato disposto per sostenere l'assoggettamento a IRPEF delle somme corrisposte al lavoratore

  • art. 42 d.P.R. n. 601 del 1973

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della tassabilità delle somme percepite

  • art. 6 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per affermare che le somme derivanti dal rapporto di lavoro rientrano nella base imponibile IRPEF

  • artt. 46 e 48 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamati dalla giurisprudenza citata dalla Corte come norme che, nella formulazione ratione temporis, riconducevano tali indennità al reddito imponibile; corrispondono oggi agli artt. 49 e 51 del TUIR

  • art. 384, comma secondo, c.p.c.

    consente alla Cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • L'indennità sostitutiva del riposo settimanale, al pari dell'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione IRPEF perché costituisce un'attribuzione patrimoniale corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro.
  • La natura eventualmente anche risarcitoria della somma non esclude la sua imponibilità quando essa resti riconducibile alla nozione ampia di reddito di lavoro dipendente e non rientri tra le esclusioni tassative previste dalla legge.
  • Quando la controversia è definita in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
  • In materia tributaria, il rimborso di imposte trattenute su emolumenti collegati al rapporto di lavoro va escluso se l'emolumento è qualificabile come reddito imponibile secondo la disciplina dell'IRPEF.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRetribuzione e TFR
RamiTributiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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