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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17142/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo ha condannato per detenzione di hashish in quantità idonea a ricavare 2.329 dosi medie singole, rinvenuta insieme a un bilancino di precisione intriso di residui di stupefacente. Con un unico motivo, articolato in due profili, ha dedotto: 1) violazione dell'art. 598-bis c.p.p. e questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede la comunicazione alla parte delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio cartolare d'appello; 2) censura sulla recidiva applicata e sul trattamento sanzionatorio, ritenuti eccessivi. Il ricorso si fondava anche sulla circostanza che la richiesta di trattazione orale in appello era stata dichiarata tardiva, che il giudizio era quindi proseguito in forma cartolare, che il difensore non aveva depositato conclusioni scritte né memoria di replica, e che le conclusioni del Procuratore generale erano state formulate ex art. 598-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza di costituzionalità perché meramente assertiva e priva di specifica critica ai capi del provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 581, lett. c), c.p.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha osservato che la motivazione della sentenza d'appello era adeguata e non sindacabile in cassazione, avendo valorizzato i precedenti penali dell'imputato, tra cui furti, evasione e un tentato furto, per desumerne una rinnovata pericolosità, oltre al dato quantitativo della sostanza per giustificare il distacco dal minimo edittale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    viene richiamato come titolo di reato per la detenzione di hashish in quantità ricondotta alla fattispecie di lieve entità

  • art. 598-bis c.p.p.

    disciplina la trattazione cartolare in appello e le conclusioni del pubblico ministero; nel caso concreto la mancanza di comunicazione alla parte non ha condotto all'accoglimento del ricorso

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; una questione di legittimità costituzionale meramente assertiva è inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere che, in assenza di assenza di colpa, possa evitare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che prospetti una questione di legittimità costituzionale in modo meramente assertivo, limitandosi a indicare la norma censurata e i parametri costituzionali asseritamente violati senza confrontarsi criticamente con il provvedimento impugnato e senza indicare specificamente le ragioni di fatto e di diritto del ricorso.
  • Nel giudizio di cassazione le censure sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da vizi logico-giuridici; la valutazione della recidiva e della pena è censurabile solo se priva di adeguata motivazione.
  • La motivazione sulla recidiva può fondarsi sui precedenti penali e sulla complessiva storia criminosa dell'imputato, se tali elementi sono logicamente correlati a un giudizio di rinnovata pericolosità.
  • La quantificazione della pena può essere giustificata anche valorizzando il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta, specie per escludere la congruità del minimo edittale nelle fattispecie di lieve entità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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